Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24: in attesa dell’inizio delle lezioni fissato per la prossima settimana, gli Uffici Scolastici proseguono nell’attribuzione delle nomine al 31 agosto e 30 giugno 2024. Tanti i problemi, sono pochi quelli che non hanno dovuto provvedere a rettifiche e integrazione se non addirittura a revocare il bollettino. E anche lo stato dei lavori non è pari tra le province, se si considera che in alcune si è svolto il secondo turno e in città come Napoli e Roma (ma anche Frosinone) non c’è neanche il primo.
Reclami per mancata nomina
I reclami degli aspiranti che non hanno ricevuto la nomina sono rivolti in particolar modo alla modalità di gestione dell’algoritmo che considera rinunciatari i docenti per i quali, nel turno di nomina spettante, non si riesce a trovare corrispondenza tra le preferenze inserite nella domanda presentata entro il 31 luglio e le reali disponibilità presenti.
Se il docente ha già partecipato al turno, il secondo giro dell’algoritmo non lo prenderà in considerazione anche se dovessero essere presenti le disponibilità a lui gradite.
Inutile dire che la presenza (ci piacerebbe sapere quanto massiccia) di colleghi di ruolo dal 1° settembre, che non hanno provveduto a ritirare la domanda e hanno ricevuto una supplenza alla quale per normativa devono rinunciare, toglie al sistema quella necessità di correttezza auspicata fin dai primi incontri tra Ministero e sindacati (e ce ne sono stati parecchi).
Gli Uffici Scolastici non possono esprimersi su questa questione, dal momento che il Ministero ha posto a carico dei docenti la possibilità di ritirare la domanda e non fornito istruzioni per poterlo fare di default, salvo ripristinare la posizione nel caso il docente non avesse assunto servizio per il posto a tempo indeterminato.
Sulla questione della “mancata nomina” invece gli Uffici Scolastici respingono i reclami con una sorta di documento fotocopia che spiega il meccanismo dell’algoritmo sulla base dell’OM n. 112 del 6 maggio 2023.
A disporre la possibilità di completare lo spezzone è l’art. 12, comma 12, dell’OM n. 112/2022, secondo cui “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante”
La platea degli aspiranti aventi titolo al completamento dello spezzone assegnato va ridotta a coloro che hanno avuto una nomina in assenza di posti interi (non chi, per fare un esempio, ha messo spezzone per la prima preferenza scelta e ha avuto lo spezzone ma avrebbe potuto avere la seconda preferenza ad orario intero).
Quindi chi non lo ha scelto ma si è visto costretto ad accettare la nomina su spezzone.
L’Ufficio Scolastico dovrebbe pubblicare l’elenco degli aspiranti che si trovano in tale posizione, in modo da fornire ai Dirigenti Scolastici una visione chiara delle nomine, infatti il comma 13 dell’OM n. 112/2022 afferma “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.”
N.B. AI fini del completamento deve essere disponibile un altro spezzone compatibile per numero di ore, non è possibile spezzare una cattedra.
Il completamento di orario, possibile solo nella provincia in cui si è già in servizio per lo spezzone, è possibile fino a
- 25 ore nella scuola di infanzia
- 24 ore alla primaria (22 + 2 di programmazione)
- 18 ore alla secondaria di primo e secondo grado
Non è possibile completare tra infanzia/primaria e secondaria perchè non c’è omogeneità nell’orario.
All’interno del grado di scuola con lo stesso orario è possibile completare anche spezzone di posto comune con spezzone sostegno e viceversa.
In una prima fase il completamento è gestito dall’Ufficio Scolastico, che si occupa di spezzoni pari o superiori a 7 ore.
Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore sono gestiti invece dai Dirigenti delle scuole in cui si verifica la disponibilità.
Il completamento di orario è possibile anche tra GaE – GPS e graduatorie di istituto.
Il completamento di orario è possibile anche tra scuola statale e paritaria, purché non si superi l’orario max (per es. 18 ore nella scuola secondaria).
Vige ancora il limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Ostacolo al completamento dello spezzone: incastrare gli orari delle due scuole
Speriamo di non doverne parlare anche quest’anno, ma negli anni scorsi uno dei più grandi ostacoli al completamento di orario è stato rappresentato dalla impossibilità di poter far coincidere gli orari delle due scuole.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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