Supplenze docenti GaE e GPS 2023, chi ha abbondato servizio non può partecipare. Come funziona algoritmo. Risposta a quesiti

Supplenze docenti GaE e GPS 2023, chi ha abbondato servizio non può partecipare. Come funziona algoritmo. Risposta a quesiti

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Entro il 31 luglio 2023, gli aspiranti interessati presentano domanda per l’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 e per incarichi finalizzati al ruolo su sostegno. Supplenze GaE/GPS: chi ha abbandonato il servizio può ottenere l’incarico a tempo determinato? Come funziona l’algoritmo?

Assegnazione supplenze 30/06 e 31/08

L’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata attingendo :

  • da GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
  • dalle GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
  • dalle graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.

Per ottenere l’eventuale supplenza, gli aspiranti delle GaE e delle GPS presentano domanda online, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, dalle ore 9.00 del 17 luglio alle ore 14.00 del 31 luglio 2023 (nota MIM n. 41914 del 12 luglio 2023). Con la medesima domanda, compilando le relative sezioni, si partecipa anche all’assegnazione degli incarichi su sostegno, finalizzati al ruolo, da GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi.

Nella domanda per le supplenze, l’aspirante indica: in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali), le preferenze (sino a 150) di sede (scuole, comuni e distretti)/classe di concorso-posto/tipologia di contratto (supplenze annuali e/o fino al 30/06 e/o spezzoni); l’eventuale possesso dei requisiti per la priorità nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992; ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.

Gli UST, dopo aver assegnato gli incarichi su sostegno finalizzati al ruolo, procedono all’attribuzione delle supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, assegnando gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse.

D1. Sono una docente iscritta nelle graduatorie per la scuola secondaria di secondo grado. Per quest’ anno scolastico 2022-2023, ho avuto una convocazione da GPS con contratto al 31 agosto. Per problemi strettamente personali mi vedo costretta a rescindere il contratto con la scuola per il periodo che intercorre da oggi alla scadenza contrattuale, essere il 31/08/2023. Se dovessi dare le dimissioni, questo mi comporterebbe obbligatoriamente il depennamento dalle GPS? Ma anche per l’anno scolastico 2023-2024, o solo per quello trascorso per cui do le dimissioni? Inoltre qualora dovessi dimettermi, il punteggio di quest’anno scolastico trascorso 2022-2023, mi verrebbe conteggiato ai fini del punteggio, o perderei anche il punteggio maturato quest’anno.

R1. Rispondiamo alla lettrice che, nel suo caso, si tratterebbe di abbandono del servizio, a prescindere che le dimissioni arrivino dopo il termine delle lezioni. Ai sensi dell’articolo 14/1-lettera b) dell’OM 112/2022, in caso di abbandono del servizio, il docente non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 (da GaE, GPS e, in caso di esaurimento di queste ultime, da GI) per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di
vigenza delle graduatorie medesime (il periodo di vigenza delle attuali GPS è il biennio 2022/24, per cui l’a.s. 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle predette graduatorie. Pertanto, qualora la nostra lettrice dovesse dimettersi, non potrà ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 (da tutte le graduatorie in cui è inclusa) per l’a.s. 2023/24 (considerato che trattasi dell’ultimo di vigenza delle GPS). Quanto al punteggio maturato, la lettrice non lo perderà e, considerata la tipologia di contratto, lo stesso (punteggio) ammonta a 12 punti, il massimo cumulabile in ciascuna graduatoria di inserimento in un anno scolastico.

D2. Nell’anno scolastico appena concluso 2022/2023, quando al primo scorrimento l’algoritmo non ha trovato un posto da assegnarmi, mi ha escluso da quella classe di concorso, ciò ha comportato che nei seguenti scorrimenti io non venissi preso minimamente in considerazione pur essendoci i posti per me per quella determinata CdC, centinaia di posti. Avendo tre CdC e due incrociate “adss e admm”, mi sono trovato escluso, al primo scorrimento, da una CdC e admm, al secondo scorrimento da un’altra CdC, rimanendo così per mesi e mesi a casa e vedendo docenti con meno punteggio di me lavorare, senza riserve o priorità varie. Per farla breve, sono stato chiamato a dicembre e sono finito ad insegnare sostegno alle superiori perché per scrupolo alla fine delle 150 scelte feci la scelta furba di selezionare l’intero comune. Quello che mi chiedo è: Come è stato possibile che al primo scorrimento ci fossero così pochi posti e solamente 10/15 giorni dopo ce ne fossero a centinaia? Per l’anno scolastico 2023/2024 l’algoritmo agirà nella stessa maniera del 2022/2023? Cioè che se allo scorrimento non ti trova un posto ti esclude completamente da quella c.d.c. anziché ripartire da te allo scorrimento successivo come negli anni precedenti?

R1. La procedura informatizza di assegnazione delle supplenze prevede che ciascun aspirante parteci ad un solo turno di nomina per cui, se non trova posto in quel turno, l’aspirante non ottiene la supplenza, a meno che non ottenga uno spezzone e abbia chiesto anche completamento: da quest’anno, infatti, si dovrebbe poter partecipare anche a turni successivi ai fini del predetto completamento, fermo restando che lo spezzone sia stato ottenuto in assenza di posti interi. Il fatto di non ottenere la supplenza al turno di nomina e non essere più considerati dipende anche da fatto che non si sono espresse tutte le preferenze (sedi/classi concorso/tipi di posto) e, se non soddisfatti per le preferenze espresse, si è considerati rinunciatari per le preferenze non espresse. Ai turni successivi di nomina, l’algoritmo riparte dal candidato successivo all’ultimo dei nominati (e non da chi non ha avuto l’incarico per la mancata espressione di alcune preferenze), inoltre le disponibilità successive, che si determinato anche a seguito di rinunce (quindi o per rinuncia o perché i posti si liberano e vengono comunicati successivamente), vengono assegnate con successivi turni di nomina, come leggiamo nell’articolo 12/10 dell’OM 112/2022: L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 

Quello sopra descritto, dunque, il funzionamento dell’algoritmo che, come lo scorso, qualora non assegni ad un aspirante la supplenza (per mancanza di disponibilità, in quel turno di nomina), ripartirà dal candidato successivo all’ultimo dei nominati. Per approfondire il funzionamento dei turni di nomina e accrescere le possibilità di ottenere un una supplenza leggi qui

Supplenze docenti 2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE]

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