Supplenze docenti ruolo 2023/24, titolari su sostegno non possono accettarle su posto comune nel medesimo grado di titolarità e viceversa

Supplenze docenti ruolo 2023/24, titolari su sostegno non possono accettarle su posto comune nel medesimo grado di titolarità e viceversa

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Supplenze docenti di ruolo: per l’a.s. 2023/24 si applica il CCNL 2007, per cui non è possibile accettarle per una diversa tipologia di posto del medesimo grado di titolarità.

Art. 36

Ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, il personale docente di ruolo:

  • può accettare supplenze al 31/08 e al 30/06;
  • può accettare le suddette supplenze solo in diverso ordine o grado di istruzione (diversi da quelli di titolarità) ovvero per altra classe di concorso;
  • conseguentemente a quanto detto nel punto precedente, non può accettare supplenze nello stesso grado di istruzione per una diversa tipologia di posto (es. posto comune/posto di sostegno);
  • accettando supplenze, mantiene senza assegni, complessivamente per tre anni, la
    titolarità della sede;
  • perde la sede di titolarità (per cui deve presentare domanda di mobilità per ottenerne un’altra) al quarto anno di supplenza, anche non consecutivo;
  • accettando la supplenza, è soggetto alla relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Ricordiamo che, nel mese di agosto, anche in virtù dell’Ipotesi di CCNL 2019/2021, che modifica il succitato articolo 36 (permettendo, tra l’altro, la possibilità di accettare supplenze nel grado di titolarità anche per una diversa tipologia di posto) e di cui si attende ancora la firma definitiva affinché diventi vigente, il Ministero:

– ha ribadito con apposita nota che, per l’a.s. 2023/24, si applica l’art- 36 del CCNL 2007 (usiamo il verbo ribadire, in quanto già la nota supplenze a.s. 2023/27 ha indicato l’applicazione del predetto articolo per l’a.s. in corso);

– ha chiarito che non è possibile accettare supplenze nel medesimo grado di istruzione di titolarità per una diversa tipologia di posto (cosa che sarà possibile, quando entrerà in vigore l’Ipotesi di CCNL 2019/21, quindi dal prossimo anno scolastico);

ha riportato i relativi esempi:

  • il docente titolare di scuola dell’infanzia su posto comune non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola dell’infanzia;
  • il docente titolare di scuola dell’infanzia su posto di sostegno non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola dell’infanzia;
  • il docente titolare di scuola primaria su posto comune non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola primaria;
  • il docente titolare di scuola primaria su posto di sostegno non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola primaria;
  • il docente titolare di scuola secondaria di I grado su posto comune non può accettare supplenze su posto comune nella stessa classe di concorso, né su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado;
  • il docente titolare di scuola secondaria di I grado su posto di sostegno non può accettare supplenze, né su posto comune, né su posto di sostegno, nella scuola secondaria di primo grado;
  • il docente titolare di scuola secondaria di II grado su posto comune non può accettare supplenze su posto comune nella stessa classe di concorso, né su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;
  • il docente titolare di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno non può accettare supplenze, né su posto comune, né su posto di sostegno, nella scuola secondaria di secondo grado.

Supplenze e anno di prova

A quanto detto sopra, aggiungiamo che il docente di ruolo, tenuto a svolgere l’anno di prova, non può accettare supplenze (al 31/08 e al 30/06), ai sensi dell’art. 3 del DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Pertanto, è possibile accettare supplenze, soltanto dopo lo svolgimento (e il superamento) dell’anno di prova.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono stata assunta in ruolo nel 2021 da GPS I fascia sostegno ADSS art.59. Posso accettare una supplenza art.36 CCNL da GPS sulla mia CdC A018, congelando il ruolo su sostegno?

La risposta è negativa: come detto sopra, non è possibile accettare una supplenza nelle stesso grado di istruzione di titolarità per una deversa tipologia di posto. La nostra lettrice, infatti, titolare su sostegno nella secondaria di II grado, dovrebbe accettare una supplenza per una diversa tipologia di posto (posto comune) nel medesimo grado. Operazione questa che non è possibile, come scritto anche dal MIM: il docente titolare di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno non può accettare supplenze, né su posto comune, né su posto di sostegno, nella scuola secondaria di secondo grado.

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