Supplenze docenti, se si richiede il part time la cattedra al 31 agosto diventa al 30 giugno

Supplenze docenti, se si richiede il part time la cattedra al 31 agosto diventa al 30 giugno

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Il docente, cui è assegnata una supplenza al 31/08 e chiede (e ottiene) il part time, avrà modificato il termine di scadenza del rapporto di lavoro al 30/06?

Part-time supplenti

L’annuale circolare sulle supplenze, in merito ai rapporti di lavoro a tempo parziale, così indica:

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. 
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Dunque, la circolare:

  1. rinviando al CCNL 2006 – 2009 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, sarà a breve riscritto per la parte normativa), ricorda la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 25/6 CCNL: L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto  individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro; art. 39/3 CCNL: L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati  …);
  2. precisa che le disponibilità derivanti da part-time (quindi in caso di spezzoni orario che residuano in seguito alla sottoscrizione di un contratto part-time) sono coperte con contratti al 30/06.

Evidenziamo che la richiesta di part-time:

  • riguarda (nel caso di personale supplente) i soli aspiranti con contratto al 30/06 e al 31/08;
  • va presentata dopo l’assunzione in servizio;
  • può essere accolta, soltanto se non sia stata superata l’aliquota del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua  previsti per la dotazione organica medesima.

Quesito

Un nostro lettore chiede:

D.1 In caso di assegnazione – da Gps, GI o Mad – di cattedra al 31 agosto, è possibile chiedere la riduzione dell’orario contrattuale con orario part-time?

R2. Sì. Come sopra riportato, effettuata l’assunzione in servizio, è possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

D2. Ottenuto il part-time, il termine originario della supplenza al 31 agosto resta tale oppure viene rimodulato al 30.06?

R2. Considerato quanto detto sopra, ossia che le disponibilità derivanti da part-time sono coperte con contratti al 30/06, anche il suo contratto avrà durata sino al 30 giugno.

Qui tutte le info sul part-time: riduzione oraria, beneficiari, retribuzione, aliquota …

Qui tutto le info su part-time e personale supplente

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