Supplenze e immissioni in ruolo 2023: chi svolge un secondo lavoro deve prestare attenzione alle incompatibilità. FAQ

Supplenze e immissioni in ruolo 2023: chi svolge un secondo lavoro deve prestare attenzione alle incompatibilità. FAQ

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Le operazioni di immissioni in ruolo ordinarie sono quasi terminate e si prosegue con l’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno I fascia e relativo elenco aggiuntivo, dopo i quali saranno assegnate le supplenze.

Sia gli immessi in ruolo che coloro i quali ottengono una supplenza (anche finalizzata al ruolo), come tutti gli impiegati pubblici, hanno il dovere di esclusività dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione, per cui devono stare attenti a non “cadere” nel regime delle incompatibilità. Proponiamo di seguito alcune FAQ in materia, sottolineando che al momento della firma del contratto si deve essere liberi da altri impieghi.

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Disciplina di riferimento

D1. Qual è la normativa di riferimento riguardo al regime delle incompatibilità? 

R1. La normativa di riferimento è costituita dal DPR n. 3/1957 e dal D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94. A tali disposizioni normative, si aggiungono alcune note pubblicate dagli USR, ove gli stessi forniscono pareri interpretativi in merito, come ad esempio la nota dell’USR Sicilia del 23/08/2021, la nota dell’USR Campania del 01/09/2022 e quella dell’USR Piemonte del 26/08/2022.

Tipologie di incompatibilità

D2. Quali sono le tipologie di incompatibilità?

R2. Possiamo distinguere incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta), incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico e attività liberalizzate, cioè che possono essere svolte senza autorizzazione del DS.

D3. Quali sono le incompatibilità assolute? 

R3. Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può: esercitare attività commerciale, industriale e professionale; assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati; accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative); tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)]; svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica. Precisiamo che l’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria, ossia con l’insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite).  La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.

D4. Quali sono le incompatibilità relative? 

R4. Le incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico comprendono quelle attività che non rientrano nella incompatibilità assolute e che possono essere svolte a seguito di autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Sono tali: le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico; per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS). Per la attività di avvocato leggi qui

D5. Quali attività si possono invece svolgere senza autorizzazione del DS, ossia quali sono le attività liberalizzate?

R5. Sono attività liberalizzate: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Procedimento autorizzatorio

D6. Quando va fatta la richiesta per svolgere una delle attività consentite?

R6. Nel caso di docente già assunto in ruolo, che intende intraprendere una seconda attività tra quelle consentite, lo stesso deve chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico affinché possa svolgerla. Nel caso di docente che deve ancora sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato o determinato, lo stesso deve comunicarlo, all’atto dell’assunzione in servizio, al dirigente scolastico che avvierà il procedimento autorizzatorio.

D7. Come si svolge il procedimento autorizzatorio? 

R7. Una volta che il docente presenta la richiesta di autorizzazione, il dirigente scolastico controlla prima di ogni cosa che l’attività in questione non rientri in nessuna delle previste incompatibilità assolute (qualora vi rientrasse, il procedimento autorizzatorio verrebbe interrotto sul nascere, in quanto il dirigente non potrebbe in nessun modo fornire la relativa autorizzazione) oppure che non rientri tra le attività liberalizzate, per cui non è necessaria l’autorizzazione. Fatto ciò il dirigente avvia una vera e propria istruttoria, al fine di verificare in concreto la compatibilità dell’attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l’insussistenza del conflitto di interessi. Nello specifico, il dirigente deve vagliare se l’attività extra lavorativa svolta sia compatibile con il corretto e puntuale adempimento della prestazione contrattualmente dovuta, in modo da evitare che il cumulo di incarichi provochi un pregiudizio al buon andamento dell’amministrazione.

D8. Entro quanto deve concludersi il procedimento autorizzatorio?

R8. Il procedimento autorizzatorio deve concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente interessato, con l’adozione di un provvedimento motivato di autorizzazione ovvero di diniego. Trascorsi i predetti 30 giorni, senza che il dirigente scolastico emetta alcun provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 10, del d.lgs. 165/2001.

D9. Quanto dura l’autorizzazione a svolgere una seconda attività lavorativa?

R9. L’autorizzazione a svolgere l’ulteriore attività ha un preciso termine, che di norma coincide l’anno scolastico, per cui l’interessato deve richiederla ogni anno (o comunque alla scadenza del termine indicato). Così scrive l’USR Piemonte nella nota del 26 agosto 2022: Lo scadere del termine autorizzatorio esclude poi la legittimità dell’attività successiva con la conseguenza che il dipendente autorizzato a svolgerla non potrà legittimamente fare affidamento sul perdurare dell’autorizzazione precedentemente data oltre il termine di scadenza che nel comparto scuola coincide normalmente con l’anno scolastico.

Personale non soggetto al regime di incompatibilità

D10. Vi sono delle eccezioni al suddetto regime di incompatibilità o meglio è possibile svolgere le attività rientranti tra le incompatibilità assolute?

R10. Sì, vi sono. Non sono soggetti alle succitate incompatibilità i docenti con prestazione lavorativa sino al 50% (quindi in part-time o anche supplenti con spezzone orario non superiore al 50% del previsto orario obbligatorio di insegnamento), i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso possa verificare che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente e che l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

D11. Quindi i docenti, con prestazione lavorativa non superiore al 50%, possono svolgere attività commerciale, industriale e professionale, assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati e svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica ossia un impiego pubblico? 

R11. I dipendenti con prestazione lavorativa non superiore al 50%, possono svolgere le attività rientranti nelle incompatibilità assolute, eccetto attività di lavoro subordinato presso un’altra pubblica amministrazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 508 del D.lgs. 297/94, non è possibile svolgere attività (lavoro subordinato, ossia dipendente) in favore di un’altra pubblica amministrazione, nemmeno in caso di prestazione lavorativa non superiore al 50%, come specificato dall’articolo 1/58 della legge n. 662/1996.

Firma contratto

D12. Sono stato assunto in ruolo per l’a.s. 2023/24, ma svolgo un altro lavoro dipendente presso un’azienda privata. Posso chiedere aspettativa per un anno, mantenere il ruolo e poi il prossimo anno ancora decidere se intraprendere l’insegnamento?

R12. No, al momento della firma del contratto si deve essere liberi da ulteriori impieghi. Così, ad esempio, scrive l’USR Campania: Dalla norma richiamata discende chiaramente l’incompatibilità tra pubblico impiego e altra attività lavorativa già in atto, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto, e che non può essere sanata con la concessione dell’aspettativa per diversa esperienza lavorativa. Quindi alla firma del contratto deve essere libero.

D13. Se decidessi di intraprendere subito l’insegnamento, è necessario comunque attendere il previsto preavviso per liberarmi dal precedente impiego. Cosa devo fare in tal caso?

R13. Una risposta è fornita dall’USR Campania, nella cui summenzionata nota contempla la possibilità di far differire la presa di servizio per il tempo necessario a fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie. Consigliamo comunque di far presente la situazione all’USR di riferimento.

D14. Sono titolare di un’attività privata, assunto in ruolo per l’a.s. 2023/24. Posso stipulare il contratto di lavoro a scuola?

R14. No, non può firmarlo se prima non dismette l’attività. In tal caso, sempre l’USR Campania ha fornito indicazioni, secondo cui si deve dare al docente il tempo necessario a dismettere l’attività. Nella nota dedicata (quella sopra linkata), l’USR evidenza che il tempo da concedere al docente deve essere un “tempo ragionevole”, secondo l’esclusiva valutazione dei dirigenti scolastici. Anche in tal caso è bene contattare l’USR di competenza.

D15. Sono un libero professionista, posso sottoscrivere il contratto di ruolo/supplenza? 

R15. Sì, può sottoscriverlo, tuttavia deve comunicarlo immediatamente al dirigente scolastico (nel momento in cui si presenta a scuola per la presa di servizio) e chiedergli contestualmente la relativa autorizzazione (secondo quanto detto sopra).

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