Supplenze e ruoli, incompatibilità con secondo lavoro ed eccezioni per i docenti

Supplenze e ruoli, incompatibilità con secondo lavoro ed eccezioni per i docenti

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I docenti, come tutti i dipendi pubblici pubblici, hanno il dovere di esclusività della prestazione lavorativa nei confronti delle PA. Il regime di incompatibilità non opera per chi stipula a scuola un contratto part-time, con orario non superiore al 50%.

In base al DPR n. 3/1957 e al D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94, è possibile distinguere le seguenti tipologie di incompatibilità:

  1. assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
  2. relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

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Incompatibilità assolute

Quali  sono

Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

  • esercitare attività commerciale, industriale e professionale
  • assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
  • accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
  • tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)
  • svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica

L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria, ossia con l’insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite).  La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.

Eccezioni

Le incompatibilità sopra elencate non riguardano i docenti con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che:

  • l’attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso;
  • l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

Nel caso di docenti neoassunti in ruolo o con che ottengono la supplenza, gli stessi al momento della sottoscrizione del contratto possono chiedere il part-time con prestazione oraria pari o inferiore al 50% e quindi proseguire lo svolgimento dell’altra attività, come scritto dall’USR Campania nella nota del 01/09/2022  (ricordiamo che, per concedere il part-time, il dirigente dovrà verificare, presso l’USP, il mancato superamento a livello provinciale dell’aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto). Quanto detto in merito alla prestazione di lavoro con contratto part-time, vale anche nel caso di supplente che ottiene uno spezzone orario pari o inferiore al 50% del previsto orario, come chiarito anche dal prof. Paolo Pizzo, esperto di normativa scolastica e componente della segreteria nazionale delle UIL Scuola.

Supplenze 2023: meglio spezzone o chiedere part time per docente che non potrà assumere incarico su cattedra intera?

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Avrei bisogno di un importante chiarimento in quanto sono dipendente privato a 40 ore settimanali e non capisco se posso compilare le GPS per avere un eventuale secondo lavoro (darei disponibilità solo al serale). Quando si parla di Incompatibilità assolute, è stato scritto “Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può …” A quale prestazione lavorativa si sta riferendo? Alla sola prestazione scolastica, quindi un eventuale lavoro privato in essere può continuare senza necessità di riduzione di orario? Alla prestazione su lavoro nel privato che va ridotta almeno al 50%? Ad entrambe, quindi massimo 50% nel lavoro privato e massimo 50% nel lavoro a scuola.

La prestazione lavorativa alla quale ci si riferisce è quella scolastica: solo in tal caso, ossia di contratto a scuola con prestazione oraria non superiore al 50%, è possibile svolgere un altro impego presso un’azienda privata; viceversa, ossia in caso di contratto a scuola con prestazione oraria superiore al 50% e part-time non superiore al 50% presso l’azione prova, si ricadrà nel regime di incompatibilità e non si potrà essere assunti a scuola.

Il lettore, pertanto, potrà chiedere nella domanda per le GPS soltanto spezzoni orario, indicando il numero minimo-massimo di ore: nel suo caso, il numero massimo di ore richieste non deve essere superiore al 50% dell’orario di insegnamento (così, se il lettore è incluso nelle GPS scuola secondaria – come dovrebbe essere, in quanto nel quesito parla di serale – dovrà indicare 9 come massimo di ore per cui è disposto ad accettare); viceversa, qualora chieda e ottenga una cattedra intera, per mantenere il lavoro come dipendente privato, dovrà chiedere il part-time, con il rischio di non ottenerlo se l’aliquota del 25% è stata esaurita (vedi sopra).

Supplenze docenti 2023/2024: GaE e GPS max 150 preferenze. Come compilare la domanda [LO SPECIALE CON VIDEOGUIDA]

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