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Anno scolastico avviato da mesi, ma mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD.
BB02 Conversazione in lingua straniera: inglese
Avviso. Liceo di Gallipoli (Lecce) 10 ore settimanali fino al 30 giugno 2023. Scadenza ore 13 del 30 marzo.
A041 Scienze e tecnologie informatiche
Avviso. Liceo scientifico di Carrara. 4 ore settimanali al 27/04.
Le caratteristiche delle MAD domande di messa a disposizione
Ricordiamo quali sono le caratteristiche che devono avere le MAD, in base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022
L’OM n. 112/2022, come richiamato nella circolare sulle supplenze del 29 luglio 2022, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Nella domanda, gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):
- il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
- gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
- di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Attribuzione della supplenza
Ai fini dell’attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede nell’ordine seguente:
- aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);
- aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;
- aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (al riguardo non è indicato – nell’OM e nella circolare – alcun limite riguardo ad esempio agli anni di corso già maturati ovvero ad eventuali CFU già acquisiti). In alcuni interpelli leggiamo essere sufficiente la laurea triennale.
Sottolineiamo che:
- sia l’OM che la circolare non forniscono indicazioni in merito all’assegnazione della supplenza in presenza di più aspiranti in possesso di abilitazione/specializzazione o in possesso del titolo di studio, lasciando libertà alle istituzione scolastiche;
- gli aspiranti, che hanno ottenuto l’incarico tramite MAD, sono sottoposti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM 112/2022, incluse le sanzioni di cui all’articolo 14 della medesima ordinanza.
Cosa non dice la circolare
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non introduce sanzioni, né per l’aspirante, né per la scuola che dovesse assumere – ricorrendone le condizioni – un docente già inserito in GPS di altra provincia (di contro, questo non significa che non potranno essere previste, anche perché – a differenza degli anni precedenti il divieto è introdotto in una ordinanza e non solo nell’annuale circolare sulle supplenze).
L’ordinanza non indica inoltre quali soluzioni dovrebbero trovare i Dirigenti Scolastici qualora dovessero ritrovarsi nelle medesime condizioni degli ultimi due anni scolastici, quando il ricorso alle MAD è stato massiccio.
Ne abbiamo parlato in
Probabilmente, con l’aggiornamento delle GPS, la situazione potrebbe essere mutata e il rapporto tra supplenze e aspiranti in graduatoria mutato, i prossimi mesi potremo dire se la previsione del Ministero sarà stata corretta o meno.
Al momento non è prevista alcuna deroga al divieto inserito nell’Ordinanza. Ne ha parlato ai nostri microfoni il Capo Dipartimento Stefano Versari
Mad? “Nessuna modifica per il momento” [VIDEO INTERVISTA]
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto
È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze
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