Presentate, entro il 31 luglio u.s., le domande per l’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, gli aspiranti inclusi in GaE e GPS ne attendono adesso gli esiti. Priorità scelta sede: cosa controllano gli USP affinché i docenti possano fruirne.
Premettiamo che, ai fini dell’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, si è in attesa che i vari USP avviino il cosiddetto algoritmo, operazione questa che si svolgerà cercando di caricare a sistema tutte le possibili disponibilità per l’a.s. 2023/24, in seguito anche alla comunicazione delle singole scuole. Approfondisci
Detto ciò, ricordiamo che nel paragrafo dedicato alla priorità nella scelta della sede (ai sensi della legge 104/92) la nota sulle supplenze a.s. 2023/24 indica che la stessa (priorità) spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92. Nello specifico, agli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
Gli aspiranti suddetti fruiscono della priorità in questione, a condizione di rientrare nel contingente di nomina. Rientrando nel contingente (quindi se ci sono 8 posti e l’aspirante è nono in graduatoria, non potrà esercitare il beneficio), l’interessato eserciterà la precedenza soltanto relativamente a posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. Ciò vuol dire che il titolare della precedenza non potrà ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prima offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Evidenziamo che “solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.” (nota supplenze 23/24).
Condizioni
Quanto alle condizioni per fruire della suddetta priorità, la nota sulle supplenze rinvia al vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico (CCNI 2022/25). In base all’articolo 13 del citato contratto, gli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 e all’articolo 33/6 della legge 104/92,fruiscono della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza e a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso; la preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Nel caso delle supplenze, considerato che le stesse sono attribuite nell’ambito della provincia di inclusione, la priorità nella scelta della sede è riconosciuta, solo se si inclusi in GaE/GPS della stessa provincia in cui si trova il comune di residenza dell’interessato;
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili), fruiscono della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di domicilio/residenza dell’assistito e a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti; l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di residenza/domicilio dell’assistito ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. Nel caso delle supplenze, considerato che le stesse sono attribuite nell’ambito della provincia di inclusione, la priorità nella scelta della sede è riconosciuta, solo se si inclusi in GaE/GPS della stessa provincia in cui si trova il comune di domicilio/residenza dell’assistito;
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore), fruiscono della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di domicilio/residenza dell’assistito e a condizione che a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti; l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di residenza/domicilio dell’assistito ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. Nel caso delle supplenze, considerato che le stesse sono attribuite nell’ambito della provincia di inclusione, la priorità nella scelta della sede è riconosciuta solo se si inclusi in GaE/GPS della stessa provincia in cui si trova il comune di domicilio/residenza dell’assistito (evidenziamo che, in seguito all’abolizione della figura del referente unico, prevista dal D.lgs. 105/22, più figli possono fruire della precedenza per assistere il genitore).
Controllo USP
Alla luce di quanto detto sopra, prima dell’avvio dell’algoritmo per assegnare le supplenze, ai fini della corretta applicazione della priorità nella scelta della sede, gli USP controllano:
- se la provincia di inclusione in graduatoria dell’aspirante con disabilità personale (art. 21 e art. 33/6 della legge 104/92) è la medesima di quella in cui è ubicato il suo comune di residenza;
- se la provincia di inclusione in graduatoria dell’aspirante è la medesima di quella di residenza o domicilio dell’assistito con grave disabilità (art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92);
- la documentazione/certificazione attestante il beneficio;
- la prima preferenza espressa (secondo quanto sopra indicato).
Effettuati i summenzionati controlli si può procedere al riconoscimento del beneficio in questione.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono veramente preoccupata in quanto l’Ufficio scolastico non mi riconosce i benefici derivanti dalla Legge 104 per non aver inserito il comune di residenza per primo (vi è una sola scuola ed è inserita nell’elenco delle scuole della mia domanda anche se non al primo posto). Ho chiesto ulteriori spiegazioni e dalla risposta che mi hanno inviato si deduce che, anche nel caso in cui non vi sia posto nel comune di residenza, l’ordine di preferenza indicato nelle GPS dall’aspirante (sempre all’interno della provincia di residenza) non ha valore, perché si fa riferimento solo alla sede più vicina al domicilio. Allora chi ha la 104 per se stesso, oltretutto art. 21, quindi oltre i 2/3 di invalidità, non può scegliere la scuola, perché deve indicare il proprio comune e se non c’è posto gli viene dato d’ufficio l’Istituto viciniore?
L’Ufficio ha operato correttamente in quanto, alla luce di quanto previsto dall’articolo 13, punto III, del CCNI 2022/25 e come sopra riportato, ai fini della fruizione del beneficio si deve indicare come prima preferenza (a prescindere dalle relative disponibilità) il comune di residenza dell’interessato (in caso di disabilità personale) oppure distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Considerato che nella domanda, la nostra lettrice avrà indicato anche preferenze per altri comuni, perde il beneficio poiché non ha indicato la preferenza sintetica comune (anche se nello stesso c’è una sola scuola).
Quando sarà avviato l’algoritmo
Non c’è una data a livello nazionale. Cuneo ad es. ha già pubblicato, altri Uffici scolastici procederanno in questi giorni, la maggior parte probabilmente attenderà il quadro completo delle disponibilità al 29 – 31 agosto.
Lo speciale di Orizzonte Scuola sulle supplenze anno scolastico 2023/24
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