Supplenze GaE e GPS e priorità nella scelta della sede: certificazione del genitore con disabilità deve essere permanente?
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A chi spetta
Nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze, com’è noto, gli aspiranti con disabilità ovvero che assistono soggetti con grave disabilità fruiscono della priorità nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104/92. Come leggiamo nella circolare sulle supplenze a.s. 2023/24, la priorità nella scelta delle sede spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico, agli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
Condizioni
I suddetti aspiranti fruiscono della priorità nella scelta della sede, solo se rientrano nel contingente di nomina. Rientrando nel predetto contingente (quindi se ci sono 8 posti e l’aspirante è nono in graduatoria, non potrà esercitare il beneficio), l’interessato eserciterà la precedenza soltanto relativamente a posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. Ciò vuol dire che il titolare della precedenza non potrà ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prima offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Certificazione genitore
La succitata circolare sulle supplenze, in merito alla fruizione del beneficio e alla documentazione attestante lo stesso, rinvia al CCNI sulla mobilità (CCNI 2022/25) che, riguardo alla precedenza dovuta per l’assistenza al genitore con grave disabilità, dispone che la certificazione sia “non rivedibile” (lo stesso dicasi per gli alti soggetti assistiti, eccetto che per il figlio):
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Per completezza di informazione ricordiamo che, ai sensi del D.lgs. n. 105/2022, è stata abolita la figura del referente unico, per cui più figli possono assistere lo stesso genitore con grave disabilità e fruire della priorità in questione (come anche nelle operazioni di mobilità per i docenti di ruolo).
Quesito
Una nostra lettrice così chiede:
Vorrei sottoporre un quesito in merito all’aggiornamento delle graduatorie GPS. Ho inserito il verbale relativo alla Legge 104 comma 3 poiché assisto un genitore con patologia grave. Premetto che la 104 è soggetta a revisione prevista per gennaio 2023 ma ancora l’INPS non ci ha convocato per la visita. Ieri ho ricevuto una chiamata dell’istituto provinciale del provveditorato che mi comunicava che non potevo far valere tale priorità poiché soggetta a revisione in quanto il regolamento scolastico prevede solo le 104 definitive. Ho visto la legge ma non vi è menzionato niente di tutto ciò. Posso sapere se è solo una interpretazione in peius da parte dell’impiegato o se quanto riferito corrisponde al vero.
La risposta fornita dall’USP è corretta: come detto sopra, nel CCNI sulla mobilità 2022/25 cui rinvia la circolare sulle supplenze, dice chiaramente che la precedenza è riconosciuta a condizione che la situazione di disabilità abbia carattere permanente. Considerato che il genitore della lettrice è in possesso di una certificazione rivedibile, la stessa non potrà fruire della priorità in questione.
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