I docenti beneficiari della riserva di posti, ai sensi della legge n. 68/99, potrebbero usufruirne anche per le assunzioni a tempo determinato da GaE e GPS. Ecco cosa prevede la nota supplenze.
Assegnazione supplenze 30/06 e 31/08
L’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata attingendo :
- da GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
- dalle GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
- dalle graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.
Per ottenere l’eventuale supplenza, gli aspiranti delle GaE e delle GPS presentano domanda online, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, dalle ore 9.00 del 17 luglio alle ore 14.00 del 31 luglio 2023 (nota MIM n. 41914 del 12 luglio 2023). Con la medesima domanda, compilando le relative sezioni, si partecipa anche all’assegnazione degli incarichi su sostegno, finalizzati al ruolo, da GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi.
Considerato quanto detto sopra, nella domanda l’aspirante indica ( seconda dell’inclusione in graduatoria e della/e procedura/e cui vuole partecipare):
- il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno I fascia e relativi elenchi aggiuntivi;
- in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali) sino a 150 preferenze [ciascuna delle quali composta da: Insegnamento, Tipo preferenza (scuola, comune, distretto), Tipo contratto (per tali incarichi solo annuale ossia al 31/08), Tipo cattedra (esterna stesso comune, esterna altro comune); Tipo posto (sostegno della vista, sostegno dell’udito, sostegno psicofisico, per ambliopi, per sordastri, per disabili psicofisici – solo per la scuola dell’infanzia e primaria), Tipo scuola (ospedaliera, carceraria, serale, adulti)], per gli incarichi finalizzati al ruolo;
- in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali), sino a 150 preferenze [ciascuna delle quali composta da: Insegnamento; Tipo preferenza (scuola/comune/distretto); Tipo contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario); Tipo cattedra (esterna stesso comune, esterna altro comune); Tipo posto (solo per la scuola dell’infanzia e primaria); Tipo scuola], per le supplenze;
- eventuale possesso dei requisiti per la priorità nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992;
- ove pertinente con l’insegnamento, possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.
Quanto ai titoli, che danno luogo alla riserva di posti, nell’istanza possono soltanto essere visualizzati, in quanto inseriti all’atto dell’inclusione nelle relative graduatorie.
Benefici
Coloro i quali fruiscono dei benefici di cui alla legge 68/99 saranno assunti (fermo restando che le quote di riserva possano essere applicate – vedi di seguito) prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio e dalla posizione in graduatorie.
Indicazioni nota supplenze
L’annuale nota sulle supplenze, in merito alla riserva dei posti:
- precisa che la riserva si applica al personale docente ed educativo iscritto nelle GaE e nelle GPS ( ed anche al personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti);
- indica che la percentuale di posti riservati può essere pari al massimo al 50% dei posti da destinare alle supplenze;
- evidenzia che, ai fini del calcolo della suddetta percentuale, devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale;
- ricorda l’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- per le indicazioni sulle modalità di applicazione rinvia alle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo che, a loro volta, rinviano alle indicazioni fornite dal Ministero con la circolare n. 248 del 7 novembre 2000.
Quando si assume su posti riservati per le supplenze
Si dà luogo alle assunzioni riservate, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze, soltanto se le previste aliquote non siano state esaurite con le immissioni in ruolo, come indicato nella circolare 248/2000.
Soggetti interessati
I soggetti interessati sono i seguenti:
- A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- B. Invalido di guerra
- C. Invalido civile di guerra
- D. Invalido per servizio
- E. Invalido del lavoro o equiparati
- F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- G. Invalido civile
- H. Non vedente o sordomuto
- I. Volontari in ferma breve e prefissata
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come suddetto, sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Aliquote
Queste le percentuali di posti destinate a coloro i quali fruiscono di uno dei sopra riportati titoli di riserva:
- una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata alla persone con disabilità (invalidi);
- una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata a orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate.
Gli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.
Calcolo aliquote
Il calcolo delle suddette aliquote è effettuato, a livello provinciale, per ciascuna graduatoria e, nel caso della scuola secondaria, per ciascuna classe di concorso, nella maniera seguente:
- prima si calcola il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1° settembre);
- poi, in base alle sopra riportate aliquote (7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate), si calcola il numero di posti da riservare a ciascuna delle due predette categorie di beneficiari;
- quindi si sottrae al numero di posti ricavato (punto precedente) quello dei posti già eventualmente occupati da “riservisti” (ossia personale già assunto sulla quota di posti riservati);
- il risultato della sottrazione, di cui al punto precedente, darà il numero di assunzioni da effettuare dalle graduatorie.
Evidenziamo che:
- se le aliquote sono già sature (ossia è stato già assunto a tempo indeterminato il 7% di invalidi e l’1% di orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate), non si procede alle assunzioni in ruolo dei riservisti o meglio ai sensi della legge 68/99;
- qualora le aliquote non siano state integralmente coperte con le immissioni in ruolo, le ulteriori assunzioni, da effettuarsi nei riguardi delle succitate categorie di beneficiari, sono effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e dalle GPS. In nessuna caso, si potrà procedere alla riserva di posti nelle graduatorie di istituto;
- se le aliquote sono state coperte integralmente con le immissioni in ruolo, allora non si procederà ad assegnare supplenze ai sensi della legge 68/99.
Posti riservate e fasce graduatorie
Nelle indicazioni fornite nelle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, si indica che le assunzioni sui posti riservati dei docenti inclusi in GaE, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro n.19030 dell’11 settembre 2007, devono avvenire considerando le predette graduatorie ad esaurimento come un’unica graduatoria, senza dunque la suddivisione in fasce; lo stesso dicasi per altre graduatorie di assunzione, considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.
Dunque, se le GaE vanno considerate come un’unica graduatoria (essendo inseriti nelle stesse tutti docenti abilitati), lo stesso non dovrebbe avvenire (diversamente dallo scorso a.s.) per le GPS, in cui sono inclusi sia aspiranti abilitati/specializzati (I fascia ed elenchi aggiuntivi) che non abilitati/non specializzati (II fascia). Pertanto, al fine di evitare il rischio che docenti non abilitati/non specializzati, superino colleghi che lo sono, come avvenuto lo scorso anno (privando conseguentemente gli alunni di personale abilitato o specializzato), le riserve di posti per le GPS dovrebbero applicarsi per fasce (prima e seconda fascia distintamente), come comunicato dal MIM ai sindacati.
Stato di disoccupazione non più necessario
Nella CM n. 248/2000, infine, si evidenzia che i docenti con disabilità (invalidi) beneficiari della riserva, al momento dell’assunzione in ruolo, non devono essere disoccupati, in quanto la legge 68/99 ha superato le previgenti disposizioni, che prevedevano il possesso del predetto stato di disoccupazione sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia al momento della successiva assunzione.
Conclusioni
In definitiva:
- si procede ad assumere sui posti riservati di cui alla legge n. 68/99, soltanto se le previste aliquote non siano state esaurite con le immissioni in ruolo;
- è possibile destinare ai soggetti beneficiari della legge 68/9 sino al 50% dei posti da assegnare a supplenza (ferme restando le previste aliquote)
- per le GPS le riserve di posti dovrebbero operare distintamente per fascia.
Quanto alle assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo da GPS, relativamente alla riserva posti nella nota sulle supplenze non si fa distinzione tra tali assunzioni e le supplenze. Considerato che in entrambi i casi trattasi di incarichi a tempo determinato, anche questi ultimi rientreranno nelle aliquote destinate alle assunzioni a tempo determinato (posto sempre che non siano state già esaurite con le immissioni in ruolo).
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