L’annuale nota sulle supplenze indica che anche i docenti di ruolo possono partecipare alle supplenze e alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno e chiarisce che, per l’a.s. 2023/24, si applica ancora l’articolo 36 del CCNL 2007.
Art. 47 Ipotesi CCNL 2019/21
L’Ipotesi di CCNL 2019/221, sottoscritta il 14 luglio 2023, ha introdotto (tra le altre) delle novità sull’assegnazione delle supplenze al personale con contratto a tempo indeterminato, prima fra tutte quella per cui sarà possibile accettare la supplenza anche nel medesimo grado di istruzione per una diversa tipologia di posto (cosa non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007, come vedremo di seguito).
Nello specifico l’articolo 47 dell’Ipotesi succitata dispone quanto segue:
- il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione prima non prevista) al 31/08 o al 30/06;
- le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità prima non prevista; esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
- è abrogato l’art. 36 del CCNL 29/11/2007.
L’articolo 47 succitato, comunque, non sarà applicato per i prossimi incarichi a tempo determinato, come si evince dalle indicazioni fornite nell’annuale nota sulle supplenze, laddove si legge: È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2. Come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 138 del 2023, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.
Per il corrente anno scolastico, in definitiva, si applica l’articolo 36 del CCNL 2007, tuttavia i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova non potranno fruirne, come specifichiamo di seguito.
Art. 36 CCNL 2007
In base a tale articolo:
- il docente con contratto a tempo indeterminato può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto (non è specificato, come nell’art. 47 summenzionato, che deve trattarsi di posto intero)
- le supplenze si possono accettare per altre classi di concorso o per altri gradi di istruzione (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo)
- si mantiene la sede di titolarità per tre anni scolastici;
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Evidenziamo che con l’art. 36, come si evince da quanto sopra riportato, non è possibile accettare una supplenza nel medesimo grado di titolarità su posto di sostegno, in quanto tale articolo (diversamente dall’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21), non prevede che la supplenza possa essere accettata su un altra tipologia di posto, com’è appunto il sostegno. Al riguardo, l’USP di Reggio Calabria ha fornito appositi esempi, per cui:
- il docente titolare di scuola dell’infanzia non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- il docente titolare di scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- il docente titolare di scuola secondaria di I grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno;
- il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di
II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
Art. 36: no docenti tenuti a svolgere anno prova
Come leggiamo nell’art.3/3 del DM n. 138/2023 (relativo alle immissioni in ruolo a.s. 2023/24) e come riportato nella nota sulle supplenze, non possono accettare supplenze (e nemmeno incarichi finalizzati al ruolo), i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Partecipazione supplenze
Alla luce di quanto detto sopra, per l’a.s. 2023/24,i docenti di ruolo possono accettare supplenze ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (così come può anche il personale ATA ai sensi dell’art. 59), quindi soltanto in un diverso grado di istruzione oppure per una diversa classe di concorso dello stesso grado, fermo restando che non siano tenuti a svolgere l’anno di prova (in tal caso, come detto sopra, non possono accettare la supplenza).
Ai fini della partecipazione alle supplenze, i docenti in esame presentano la relativa domanda, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, entro le ore 14.00 del 31 luglio 2023 (nota MIM n. 41914 del 12 luglio 2023).In essa, si deve indicare:
- in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali), le preferenze (sino a 150) di sede (scuole, comuni e distretti)/classe di concorso-posto/tipologia di contratto (supplenze annuali e/o fino al 30/06 e/o spezzoni);
- l’eventuale possesso dei requisiti per la precedenza nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992;
- ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.
Partecipazione assunzioni sostegno
Con la medesima suddetta istanza, i docenti di ruolo inclusi a pieno titolo nelle GPS sostegno I fascia e relativi elenchi aggiuntivi possono partecipare all’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo (tale procedura prevede: assunzione al 31/08 nell’a.s. 2023/24; svolgimento, durante il 2023/24, dell’anno di prova e di una lezione simulata; assunzione e conferma in ruolo nel 2024/25, previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata, con decorrenza dalla data di inizio del servizio nell’a.s. 2023/24).
I docenti in esame possono partecipare alla procedura usufruendo dell’articolo 36, solo se non sono tenuti a svolgere l’anno di prova e se sono titolari in un grado di istruzione diverso da quello di inclusione in GPS: così, ad esempio, un docente titolare su posto comune nella secondaria di primo grado, non può fruire dell’art. 36, per partecipare alle assunzioni straordinarie su posto di sostegno nel medesimo grado (secondaria di primo grado); ne potrà, invece, fruire per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado, fermo restando il possesso del relativo titolo di specializzazione (al riguardo vedi gli esempi sopra riportati).
Evidenziamo che nulla vieta ai docenti in questione di partecipare comunque alla procedura in questione, senza fruire dell’art. 36 ma, in tal caso, decadono dall’attuale ruolo.
“Supplenze GaE GPS e incarichi per ruolo 2023, come si compila la domanda: dall’accesso all’inoltro. GUIDA PER IMMAGINI”
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