Supplenze GPS 2022, ho ottenuto due spezzoni: ne posso lasciare uno? Qual è la sanzione prevista? [AGGIORNATO]

Supplenze GPS 2022, ho ottenuto due spezzoni: ne posso lasciare uno? Qual è la sanzione prevista? [AGGIORNATO]

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Il docente, che ha ottenuto due spezzoni al 30 giugno 2023, può lasciarne uno senza perdere l’altro? A quale sanzione va incontro?

Quesito

Una nostra lettrice scrive:

Mi sono stati assegnati da GPS due spezzoni al 30/6 su stessa classe di concorso, entrambi di 9 ore, su due scuole diverse. Ho preso servizio in entrambe le scuole ma non sono sicura di riuscire a portare avanti entrambe le supplenze per impegni familiari. È stato un mio errore inserire il completamento nella scelta scuole. A cosa andrei incontro se abbandonassi una delle due supplenze? Mi verrebbe automaticamente tolta anche l’altra o potrei mantenerla? Inoltre l’eventuale sanzione per abbandono di servizio sarebbe valida solo per l’anno in corso o anche per il prossimo anno?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo l’articolazione della procedura per l’attribuzione delle supplenze e le sanzioni previste per la rinuncia all’incarico e l’abbandono del servizio.

Domande

Ricordiamo che gli aspiranti interessati alle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS hanno presentato le relative istanze di partecipazione, entro il 16 agosto u.s., tramite Istanze Online.

La procedura, com’è noto, è informatizzata e il sistema assegna gli incarichi in base alla posizione di ciascun aspirante e alle preferenze espresse nella domanda. Ricordiamo che, per ciascuna preferenza di sede, è stato possibile indicare anche il tipo di contratto: annuale, sino al termine delle attività didattiche e/o spezzone orario (più eventuale completamento).

Questa, nello specifico, la procedura:

  1. Gli aspiranti presentano l’istanza indicando le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità.
  2. Gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.
  3. Gli Uffici verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
  4. Gli Uffici comunicano ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell’individuazione.

Qui le nomine già pubblicate dagli USP

Sanzioni

Le sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza o mancata presa di servizio ovvero abbandono del medesimo sono indicate nell’articolo 14 dell’OM n. 112/2022, che prevede quanto segue:

  • la rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti);
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

Risposta al quesito

Premessa: l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non risponde in maniera puntuale al quesito, in quanto parla di rinuncia, mancata assunzione in servizio e abbandono di una supplenza ma non scende nello specifico di quella che può essere considerata una “doppia” supplenza.

Per questo motivo consigliamo al nostro lettore di consultare l’ufficio scolastico di riferimento nonché i referenti sindacali del territorio per capire come affrontare la situazione.

La nostra lettrice, che ha ottenuto due spezzoni di 9 ore ed ha già preso servizio nelle due scuola assegnate, chiede a cosa andrebbe incontro abbandonando una delle due supplenze.

L’abbandono del servizio tout court, come indicato nell’OM 112,  comporta l’impossibilità di conseguire supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da GaE, GPS ed eventualmente dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di inserimento in graduatoria, per il biennio di vigenza delle medesime graduatorie. In sostanza, sino all’a.s. 2023/24, la nostra lettrice non potrebbe più ottenere supplenze.

Va però considerato che la lettrice ha instaurato due rapporti di lavoro “separati”, trattandosi di due spezzoni (9 h in una scuola e 9 h in un’altra).

La nostra interpretazione è che i due spezzoni (che sono stati uniti “accidentalmente” dall’algoritmo, ma che non formano una cattedra in organico) vadano considerati per l’anno scolastico 2022/23 come due supplenze separate.

Pertanto la docente potrebbe abbandonare uno dei due spezzoni e  mantenere l’altra supplenza, per cui per l’a.s. 2022/23, continuerebbe a lavorare per 9 ore ma non potrebbe più ottenere altre supplenze ai fini del completamento. +

Il prossimo anno scolastico, invece, non potrebbe ottenere nessuna supplenza al 30/06 e al 31/08 (da GaE, GPS e GI).

Evidenziamo che il mantenimento dell’altra supplenza di 9 ore sarebbe dovuto al fatto che la sanzione prevede l’impossibilità di “conseguire” nuovi rapporti di lavoro, senza intaccare quelli instaurati.

Diverso sarebbe stato il caso di una cattedra oraria in due scuole, in quanto trattandosi di una cattedra (sebbene in scuole diverse), il contratto sarebbe stato unico, per cui non avrebbe potuto lasciare solo 9 ore ma tutte e 18.

AGGIORNAMENTO DEL 26 settembre 2022

Aggiorniamo l’articolo con la conferma che l’interpretazione fornita è corretta: l’abbandono di uno dei due spezzoni ha conseguenze sulle successive supplenze ma non intacca lo spezzone per cui si continua a lavorare.

Infatti l’Ufficio Scolastico di Potenza, nell’indicare i nominativi dei docenti nominati che hanno rinunciato alla supplenza, o non hanno preso servizio o lo hanno abbandonato dopo la presa di servizio, scrive “Si precisa che al docente rinunciatario di un completamento orario da GAE e GPS non andrà revocato il primo spezzone orario già ottenuto nella stessa o nella precedente assegnazione di incarico. ”

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

GPS e Supplenze 2022/23: i dubbi dopo l’esito delle nomine: completare spezzone, secondo turno di nomina, MAD? [SPECIALE]

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, 2022-09-26 16:53:00, Il docente, che ha ottenuto due spezzoni al 30 giugno 2023, può lasciarne uno senza perdere l’altro? A quale sanzione va incontro?
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