Quando è possibile lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto, senza incorrere nelle previste sanzioni? E’ possibile rifiutare la proroga?
Rispondiamo ai quesiti posti in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima in cosa consiste l’istituto della proroga e le sanzioni previste per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto.
L’istituto della proroga è previsto per le supplenze brevi conferite dalle graduatorie di istituto ed è disciplinato dall’articolo 13, comma 11, dell’OM n. 112/2022, ove leggiamo:
Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
La proroga, dunque, è concessa al supplente per garantire la continuità didattica agli alunni e spetta quando il titolare si assenta continuativamente oppure quando due periodi di assenza siano interrotti (e quindi non giustificati dal titolare) da un giorno festivo ovvero da un giorno libero. Anche in tal caso, il contratto decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente.
Sanzioni GI
Le sanzioni, relative alle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, sono indicate nell’articolo 14/2 dell’OM 112/2022, sono differenti a seconda che la supplenza sia su posto comune o di sostegno e sono applicate nei casi di: rinuncia alla proposta di contratto, alla proroga o conferma dello stesso, anche a titolo di completamente orario; mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto; abbandono del servizio.
Queste le sanzioni:
- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto (quindi quella della scuola da cui si è convocati) sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione si applica per il solo anno scolastico di riferimento e ai soli aspiranti inoccupati o che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto (quindi quella della scuola da cui si è convocati) sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione si applica per il solo anno scolastico di riferimento e ai soli aspiranti inoccupati o che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. In sostanza, non si potranno ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse, ossia per il biennio 2022/23 – 2023/24.
Evidenziamo che le medesime sanzioni di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati (per posto sia comune che di sostegno) si applicano anche nei casi di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero di mancata risposta nei termini previsti, in quanto (mancata assunzione in servizio e mancata risposta) equivalgono alla rinuncia esplicita.
Quando si può lasciare supplenza da GI
Il comma 3 del succitato articolo 14 dell’OM 112/2022, così dispone:
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) … Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.
Dunque, l’aspirante, che ha ottenuto una supplenza breve dalle graduatorie di istituto, può sempre lasciarla per accettarne un’altra al 30/06 o al 31/08 [supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)] che, com’è noto, sono conferite da GaE e GPS e, in subordine, in caso di incapienza o esaurimento delle predette graduatorie, dalle graduatorie di istituto.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Sono in servizio presso una primaria come insegnante di sostegno, ma senza abilitazione, ho lavorato dicembre ed ora ho la proroga fino a marzo. Mi è arrivata una convocazione fino al 30 giugno, mi hanno detto però in segreteria che non posso rifiutare la proroga del mio contratto di marzo. È così?
Alla luce di quanto detto sopra, in linea generale, la proroga di una supplenza si può rifiutare, andando incontro alla prevista sanzione che, nel caso di supplenza su posto di sostegno, comporta esclusivamente per gli aspiranti specializzati la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria della scuola, da cui si è convocati, sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. Nel caso della nostra lettrice, però, non va applicata alcuna sanzione, in quanto lascia una supplenza breve per accettarne un’altra al 30 giugno, facoltà prevista dal succitato articolo 14, comma 3, dell’OM 112/2022.
Per completezza di informazione, precisiamo che, anche in caso di sola rinuncia alla proroga, la sanzione non andrebbe applicata, in quanto la nostra lettrice non è specializzata su sostegno e sta svolgendo supplenza breve su tale tipologia di posto.
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