Supplenze graduatorie istituto, sanzione per rinuncia vale solo per quella scuola o per tutte quelle inserite nella domanda?

Supplenze graduatorie istituto, sanzione per rinuncia vale solo per quella scuola o per tutte quelle inserite nella domanda?

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Il docente, che rifiuta una proposta contrattuale dalle graduatorie di istituto, non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria da cui è stato convocato e relativamente alla quale ha rinunciato, per l’anno scolastico di riferimento.

Graduatorie di istituto

Articolazione

Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce:

  • la prima comprende gli aspiranti inclusi in GaE;
  • la seconda comprende gli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS;
  • la terza comprende gli aspiranti inseriti nella seconda fascia delle GPS.

Le graduatorie suddette, anche nel caso di istituti comprendenti corsi serali, sono uniche (l’OM n. 112/2022, infatti, non prevede al riguardo alcuna distinzione), sebbene gli organici del corso diurno e di quello serale siano separati, così come le relative graduatorie interne di istituto del personale di ruolo.

Utilizzo

Le graduatorie di istituto sono utilizzate per la copertura delle supplenze brevi (malattia, maternità, infortunio …) e, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, di quelle annuali e sino al termine delle attività didattiche.

Ai fini dell’assegnazione delle supplenze da graduatoria di istituto, i dirigenti scolastici scorrono, nell’ordine, la prima, la seconda e la terza fascia summenzionate. In caso di esaurimento delle graduatorie del proprio istituto, i dirigenti attingono da quelle degli istituti della provincia, secondo il criterio di viciniorietà; infine, ricorrono alle MAD, qualora non riescano ad attribuire la supplenza nemmeno dalle graduatorie degli altri istituti della provincia.

Sanzioni

Rinuncia e mancata presa di servizio 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 – lettera a), dell’OM n. 112/2022, agli aspiranti che rinuncino ad una proposta contrattuale ovvero alla sua proroga o conferma o, ancora, che non rispondano alla convocazione entro i previsti termini ovvero non prendano servizio dopo l’accettazione, sono inflitte le sanzioni di seguito riportate:

  • la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;
  • la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Le suddette sanzioni:

  • si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano anche nel caso di mancata presa di servizio dopo l’accettazione ovvero in caso di mancata risposta alla convocazione entro i previsti termini.

Abbandono servizio

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 – lettera b), dell’OM n. 112/2022, gli aspiranti che abbandonano il servizio sono soggetti alla seguente sanzione:

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Quesito

Una nostra lettrice scrive:

Ho ricevuto una convocazione da graduatorie d’istituto fino al 30/06 per sede carceraria e serale, ed io per problemi vari non posso rispondere in maniera positiva perché posso lavorare solo nel diurno. Ora leggendo le normative, la “punizione” anche se al primo rifiuto, prevede che non verrei più convocata per quella graduatoria di quell’istituto, per quella classe di concorso specifica e per carcerario, diurno e serale? Ho capito male? Rimane la possibilità di essere convocata per altre graduatorie d’istituto e per altre classi di concorso?

Alla luce di quanto detto sopra, in caso di rinuncia la nostra lettrice, per l’a.s. 2022/23, non potrà ottenere più supplenze dalla graduatoria di istituto della scuola, che l’ha convocata, per la classe di concorso relativa alla supplenza e, se inserita, per posto di sostegno. Potrà, invece, ottenere altre supplenze dalla predetta scuola (ove ha rinunciato) per eventuali altre classi di concorso di inserimento in GI (altre rispetto a quella per cui ha rinunciato) e dalle altre scuole nelle cui graduatorie risulta inclusa (anche per la classe di concorso, per cui ha rinunciato). 

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, 2022-10-16 13:20:00, Il docente, che rifiuta una proposta contrattuale dalle graduatorie di istituto, non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria da cui è stato convocato e relativamente alla quale ha rinunciato, per l’anno scolastico di riferimento.
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