Supplenze anno scolastico 2022/23: siamo ad un momento di svolta. Gli Uffici Scolastici proseguono con le nomine sui posti che erano vacanti e disponibili entro il 31 dicembre 2022, mentre per disponibilità sopraggiunte dal 1° gennaio si utilizzano le graduatorie di istituto, che sono di competenza dei Dirigenti Scolastici. Ma per le MAD non c’è stata alcuna deroga.
Al momento non risulta essere pervenuta dal Ministero dell’istruzione e del Merito alcuna deroga alla presentazione delle MAD. Come indicato nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 e nella circolare del 29 luglio 2022 l’utilizzo delle domande di messa a disposizione avviene nell’ambito delle attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto o meglio delle supplenze che attribuiscono i dirigenti scolastici.
Il ricorso alle MAD, nello specifico, è previsto in seguito all’esaurimento delle graduatorie di istituto, utilizzate (come detto sopra) per le supplenze temporanee (malattia, maternità, infortuni, permessi …) e per le supplenze al 30/06 e al 31/08 solo in caso di esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS.
Dalla lettura congiunta della circolare sulle supplenze e dell’OM n. 112/2022 (nello specifico degli articoli 2, commi 5 e 6, e 13, commi 19 e 2), possiamo affermare che si procede all’attribuzione della supplenza tramite domande di messa a disposizione (MAD), dopo l’esaurimento della graduatoria di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità della supplenza e delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori della provincia. Dunque, ai fini dell’assegnazione delle supplenze dalle graduatorie di istituto, l’ordine è il seguente:
- graduatoria di istituto della scuola in cui vi è la supplenza da attribuire
- graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo
- domande MAD
MAD: chi può presentare domanda
La domanda di messa a disposizione, com’è noto, è inviata dagli aspiranti alle scuole per indicare la propria disponibilità ad accettare eventuali incarichi di supplenza nelle medesime (scuole), non tutti però possono presentarla.
L’OM n. 112/2022, infatti, come richiamato nella circolare sulle supplenze, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Nella domanda, gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):
- il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
- gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
- di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Attribuzione della supplenza
Ai fini dell’attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede nell’ordine seguente:
- aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);
- aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;
- aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (al riguardo non è indicato – nell’OM e nella circolare – alcun limite riguardo ad esempio agli anni di corso già maturati ovvero ad eventuali CFU già acquisiti).
Sottolineiamo che:
- sia l’OM che la circolare non forniscono indicazioni in merito all’assegnazione della supplenza in presenza di più aspiranti in possesso di abilitazione/specializzazione o in possesso del titolo di studio, lasciando libertà alle istituzione scolastiche;
- gli aspiranti, che hanno ottenuto l’incarico tramite MAD, sono sottoposti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM 112/2022, incluse le sanzioni di cui all’articolo 14 della medesima ordinanza.
Cosa non dice la circolare
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non introduce sanzioni, né per l’aspirante, né per la scuola che dovesse assumere – ricorrendone le condizioni – un docente già inserito in GPS di altra provincia(di contro, questo non significa che non potranno essere previste, anche perché – a differenza degli anni precedenti il divieto è introdotto in una ordinanza e non solo nell’annuale circolare sulle supplenze).
L’ordinanza non indica inoltre quali soluzioni dovrebbero trovare i Dirigenti Scolastici qualora dovessero ritrovarsi nelle medesime condizioni degli ultimi due anni scolastici, quando il ricorso alle MAD è stato massiccio. Probabilmente, con l’aggiornamento delle GPS, la situazione potrebbe essere mutata e il rapporto tra supplenze e aspiranti in graduatoria mutato, i prossimi mesi potremo dire se la previsione del Ministero sarà stata corretta o meno.
Supplenze: graduatorie esaurite, le scuole ricercano i docenti da MAD. Avvisi aperti
Potrebbe essere il momento buono per una deroga, dal momento che gli Uffici Scolastici completeranno a breve le nomine? Al momento nessun intervento da parte del Ministero.
La consulenza
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