Supplenze personale ATA, quando si può abbandonare. Riflessioni di un DSGA

Supplenze personale ATA, quando si può abbandonare. Riflessioni di un DSGA

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Nei vari gruppi di Direttori S.G.A. presenti su facebook, whatsapp e telegram si nota spesso una grande confusione in materia di supplenze del personale ATA. Tale circostanza è probabilmente alimentata da una normativa spezzetata, inorganica e poco chiara. Invero, le circolari adottate dal Ministero dell’istruzione, generalmente a inizio anno scolastico, non sempre dissipano ogni dubbio. Sebbene lo scrivente abbia una propria idea, che probabilmente trasparirà nel corso della lettura dell’articolo, l’obiettivo non è quello di prendere posizione ma, piuttosto, dar luogo a uno spunto di riflessione sulla materia.

Vista la complessità della questione sono stati dedicati due articoli all’argomento. La prima guida ha avuto l’obiettivo di chiarire taluni aspetti terminologici, la normativa e la disciplina. Questo, invece, si addentrerà più nel cuore della materia, prendendo in considerazione le criticità maggiormente rilevanti.

Quando si può abbandonare una supplenza?

Appare utile, al riguardo, richiamare tanto la nota del ministero dell’istruzione, prot. n. 25089 del 6 agosto 2021, per l’a.s. 2021/2022, quanto l’art. 7 del D.M. n. 430/2000.

La circolare, nello specifico, chiarisce che “l’accettazione di una proposta di supplenza annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”. Ciò significherebbe che un supplente, con contratto fino al 31/08 o al 30/06, può lasciare il proprio posto per accettare una nuova supplenza solo a condizione che quest’ultima sia anch’essa fino al 31/08 ovvero 30/06 e a patto che il profilo “di arrivo” sia diverso da quello precedente. Non è pertanto riconosciuta la possibilità di lasciare un contratto al 31/08 o al 30/06 per uno di durata più breve.

Occorre soffermarsi ulteriormente su un’altra considerazione: la circolare non sembrerebbe riferirsi a un particolare profilo di destinazione ma, piuttosto, parla genericamente di “diverso profilo professionale”. Da ciò si evincerebbe, pertanto, che un supplente ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche non potrebbe accettare una supplenza breve di docente. A nulla rileverebbe la circostanza che il nuovo contratto sia migliorativo rispetto al precedente.

L’art. 7, comma 2, del D.M. n. 430/2000, poi, chiarisce che “il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine”. La norma fa evidente riferimento a chi abbia un contratto di durata inferiore al 30/06. Così chi ha un contratto di supplenza covid (al 31/03) non ha la possibilità di abbandonarlo per un nuovo contratto con scadenza, ad esempio, al 30 aprile. L’unica possibilità, come specificato dalla norma, è quella di cambiare con un contratto fino al 30/06.

Ma la scuola può chiamare chi non ha la possibilità di accettare? A tale domanda fanno spesse seguito risposte del tutto eterogenee. Può sicuramente dirsi, però, che avrebbe poco senso logico permettere alle scuole di chiamare chi non avrebbe la possibilità di accettare il nuovo incarico. E ciò per due ragioni:

  • la scuola indurrebbe in errore il candidato che, magari poco informato sulla normativa, accetterebbe la nuova supplenza ignorando di non poterlo fare;
  • la scuola che chiama un aspirante che non può accettare metterebbe in difficoltà la scuola nella quale questo presta il proprio servizio. Si pensi al caso in cui venga proposto, dopo il 31/12, una supplenza di docenza fino al 31 marzo a un aspirante che già vanti un contratto di A.A. fino al 30/06 in un’altra scuola. In tale ipotesi quest’ultima subirebbe un grave pregiudizio: passerebbe da un A.A. con contratto al 30/06 (con possibilità di proroga fino al 31/08) a un A.A. con contratto fino al termine delle lezioni (dopo il 31/12, infatti, come già ampiamente detto la supplenza è fino al termine delle lezioni. Non esiste, pertanto, la possibilità di una proroga).

Vero, qualcuno potrebbe obiettare che la previsione di una sanzione in caso di abbandono attribuisca all’aspirante un vero e proprio diritto a decidere cosa fare. In realtà non sembrerebbe così. Non bisogna dimenticare, infatti, che di divieto si parla, non di diritto. Facendo un banalissimo esempio, il fatto che il codice della strada commini una sanzione a chi superi il limite di 130 km/h in autostrada non potrebbe mai essere letto nel senso di attribuire al guidatore la possibilità di scegliere se superare o meno tale limite. È evidente, tuttavia, che non è materialmente possibile impedire il superamento della soglia, ed è proprio per questo che viene prevista la sanzione. Pertanto, la circostanza che non si possa materialmente impedire a un candidato di abbandonare la propria supplenza ha portato alla previsione della sanzione (blanda probabilmente) del depennamento dalle graduatorie per l’intero anno scolastico per il profilo che si abbandona.

È altrettanto vero, però, che viene difficile impedire a un soggetto che abbia la possibilità di migliorare di farlo effettivamente. Così se un A.A. della mia scuola, con contratto al 30/06, accettasse una supplenza breve come docente fino al 31/03 non mi sognerei mai di alzare un polverone per impedire a tale soggetto di migliorare la propria posizione. Sebbene, normativamente, non potrebbe farlo.

Sintesi

Da quanto detto potrebbe pertanto desumersi quanto segue:

  • tutte le supplenze conferite dopo il 31/12, di posti non vacanti che a settembre sono stati coperti con supplenze fino al 30/06 poi abbandonate, hanno durata fino al termine delle lezioni. È l’esempio del supplente che, a settembre, accetta incarico al 30/06 e poi abbandona dopo il 31/12. In tale ipotesi sarebbe possibile, per la scuola, convocare un nuovo supplente sino al termine delle lezioni, non fino al 30/06;
  • non sarebbe possibile abbandonare una supplenze breve per una supplenza anch’essa breve. A nulla rivelerebbe, infatti, la circostanza che quest’ultima abbia una durata maggiore o che riguardasse un profilo migliore.
  • una supplenza breve potrebbe essere abbandonata solo per una supplenza al 30/06 o al 31/08;

, 2022-03-17 07:14:00, Nei vari gruppi di Direttori S.G.A. presenti su facebook, whatsapp e telegram si nota spesso una grande confusione in materia di supplenze del personale ATA. Tale circostanza è probabilmente alimentata da una normativa spezzetata, inorganica e poco chiara. Invero, le circolari adottate dal Ministero dell’istruzione, generalmente a inizio anno scolastico, non sempre dissipano ogni dubbio. Sebbene lo scrivente abbia una propria idea, che probabilmente trasparirà nel corso della lettura dell’articolo, l’obiettivo non è quello di prendere posizione ma, piuttosto, dar luogo a uno spunto di riflessione sulla materia.
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