Interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD.
AS55 Strumento musicale viola
Avviso. Scuola di Parabita (LE). Scadenza ore 13 del 22 maggio
Le caratteristiche delle MAD domande di messa a disposizione
Ricordiamo quali sono le caratteristiche che devono avere le MAD, in base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022
L’OM n. 112/2022, come richiamato nella circolare sulle supplenze del 29 luglio 2022, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Nella domanda, gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):
- il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
- gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
- di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Attribuzione della supplenza
Ai fini dell’attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede nell’ordine seguente:
- aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);
- aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;
- aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (al riguardo non è indicato – nell’OM e nella circolare – alcun limite riguardo ad esempio agli anni di corso già maturati ovvero ad eventuali CFU già acquisiti). In alcuni interpelli leggiamo essere sufficiente la laurea triennale.
Sottolineiamo che:
- sia l’OM che la circolare non forniscono indicazioni in merito all’assegnazione della supplenza in presenza di più aspiranti in possesso di abilitazione/specializzazione o in possesso del titolo di studio, lasciando libertà alle istituzione scolastiche;
- gli aspiranti, che hanno ottenuto l’incarico tramite MAD, sono sottoposti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM 112/2022, incluse le sanzioni di cui all’articolo 14 della medesima ordinanza.
Cosa non dice la circolare
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non introduce sanzioni, né per l’aspirante, né per la scuola che dovesse assumere – ricorrendone le condizioni – un docente già inserito in GPS di altra provincia (di contro, questo non significa che non potranno essere previste, anche perché – a differenza degli anni precedenti il divieto è introdotto in una ordinanza e non solo nell’annuale circolare sulle supplenze).
L’ordinanza non indica inoltre quali soluzioni dovrebbero trovare i Dirigenti Scolastici qualora dovessero ritrovarsi nelle medesime condizioni degli ultimi due anni scolastici, quando il ricorso alle MAD è stato massiccio.
Ne abbiamo parlato in
Probabilmente, con l’aggiornamento delle GPS, la situazione potrebbe essere mutata e il rapporto tra supplenze e aspiranti in graduatoria mutato, i prossimi mesi potremo dire se la previsione del Ministero sarà stata corretta o meno.
Al momento non è prevista alcuna deroga al divieto inserito nell’Ordinanza. Ne ha parlato ai nostri microfoni il Capo Dipartimento Stefano Versari
Mad? “Nessuna modifica per il momento” [VIDEO INTERVISTA]
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto
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