Il docente, che si trova in congedo di maternità, può interromperlo? Se sì, in quali circostanze?
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
La titolare è in maternità già in agosto; non entra a scuola all’apertura e presenta certificati continuativi fino al 2/11 consapevole che venerdì 3/11 la scuola è chiusa per decisione del collegio docenti; poi sabato e domenica (chiusa a prescindere). Io ottengo una supplenza breve (12settembre-31ottobre). Il 6/11, alla riapertura, nuovo certificato e nuovo contratto a me, da quella data, perdendo pertanto conteggio giorni contrattuali e stipendio dal 1 al 5 novembre. La mia domanda: la collega può realmente interrompere il suo congedo di maternità e il mio contratto per un giorno in cui le attività didattiche non esistono, non rientrando mai in realtà?
Ricordiamo che il congedo di maternità è disciplinato dal D.lgs. 151/01 e ss.mm, il cui articolo 16 vieta di adibire le donne al lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi allo stesso. In alternativa a ciò, è possibile fruire del congedo di maternità solo dopo l’evento del parto ovvero dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi; in tale due ultimi casi, è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Considerato quanto detto, ossia che durante i periodi sopra riportati (2 mesi prima e 3 dopo il parto, 5 mesi dopo il parto o un mese prima del parto e quattro dopo) è fatto divieto adibire le donne al lavoro, rispondiamo che non è possibile interrompere il congedo di maternità se non in un caso, ossia qualora il neonato (quindi ciò è possibile solo in caso fruizione del congedo due mesi prima e tre mesi dopo il parto ossia un mese prima e quattro mesi dopo) venga ricoverato in una struttura pubblica o privata, caso in cui il congedo può essere sospeso e quindi ripreso a partire dalla data di dimissione del bambino (ciò è possibile una sola volta per ciascun figlio). Pertanto, l’interruzione citata nel quesito può essere dovuta o al ricovero del neonato (come detto prima) oppure al fatto che la docente titolare abbia terminato il congedo di maternità, abbia chiesto il congedo parentale e quindi fruito di quest’ultimo a partire dal 6 novembre.
IN riferimento al congedo parentale, diciamo ancora alla lettrice quanto segue:
- il fatto che la scuola sia chiusa (se tale è) non impedisce alla collega di rientrare nel periodo in questione, anche perché i giorni quali, ad esempio, il sabato (anche in caso di settimana corta) e la domenica si computano nei giorni di servizio. Pertanto, il rientro della collega titolare è legittimo;
- il mancato rientro nelle classi della titolare (quindi il fatto che non sia rientrata fisicamente in classe) ha impedito che si scorressero nuovamente le graduatorie di istituto e permesso la conferma del contratto alla lettrice.
Riguardo all’ultimo punto, si precisa che alla lettrice non è spettata la proroga, perché questa spetta in caso di periodi di assenza continuativi ovvero interrotti da giorno festivo o libero oppure da entrambi. Di seguito tutte le info su proroga e conferma.
Proroga e conferma contratto
Proroga
Ai sensi dell’articolo 13/11 dell’OM 112/2022, richiamato nell’annuale nota sulle supplenze:
- il contratto prorogato non presenta alcuno stacco, infatti decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (contratto);
- la proroga spetta nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, senza soluzione di continuità, ossia senza interruzione (es: titolare in malattia dal 18 al 25 settembre – da lunedì a lunedì- e poi nuovamente assente dal 26 settembre, quindi dal martedì successivo);
- la proroga spetta anche qualora ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi (es. 1: titolare assente da lunedì a venerdì e la scuola adotta la settimana corta, il titolare non giustifica il sabato e la domenica e si riassenta dal lunedì successivo, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal sabato; es. 2: titolare assente da lunedì a mercoledì, giovedì ha il giorno libero e non giustifica l’assenza, si riassenta dal venerdì, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal giovedì).
Evidenziamo che la proroga spetta a prescindere dalle procedure giustificative dell’assenza (ossia dalle motivazione dell’assenza), in quanto l’istituto ha la finalità di assicurare la continuità didattica agli allievi.
Conferma
Ai sensi dell’articolo 13/12 dell’OM 112/22:
- la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre; non giustifica l’assenza e rientra in servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio; si riassenta, dal 7 dicembre, quando iniziano le lezioni);
- il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto parte dalla ripresa della ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 dicembre. Il periodo non coperto da contratto, naturalmente, non produce alcun effetto ai fini giuridici ed economici (al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni e alla relativa proroga contrattuale dedicheremo un apposito articolo).
Le risposte ai quesiti
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