Le supplenze al 30/06 e al 31/08 sono assegnate da GaE, in subordine da GPS e, in caso di incapienza o esaurimento di queste ultime, dalle graduatorie di istituto. Come si attinge dalle GI per i posti di sostegno e quali aspiranti non possono ottenere la supplenza.
Domande supplenze GaE e GPS
Premettiamo che, con nota n. 41914 del 12 luglio 2023, il Ministero ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle domande per partecipare agli incarichi da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, nonché all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS.
Le domande si possono presentare dalle ore 9.00 del 17 luglio alle ore 14.00 del 31 luglio 2023, tramite Istanze Online.
L’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata:
- tramite procedura informatizzata, per partecipare alla quale gli aspiranti (inclusi in GaE e GPS) presentano apposita domanda tramite Istanze Online, indicando sino a 150 preferenze, secondo la tempistica che sarà indicata dal Ministero;
- attingendo da GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
- dalle GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
- dalle graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.
Quanto al sostegno (premesso che prima vi sarà l’attribuzione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi), l’assegnazione delle supplenze avviene attingendo dalle seguenti graduatorie/elenchi e secondo l’ordine indicato (si passa alla graduatoria/elenco successivo, in caso di incapienza o esaurimento della precedente):
- elenchi di sostegno GaE
- GPS sostegno prima fascia
- elenchi aggiuntivi GPS sostegno prima fascia
- secondo elenco aggiuntivo GPS prima fascia sostegno (elenco in cui sono collocati gli aspiranti inclusi con riserva in prima fascia in attesa di riconoscimento del titolo estero. Approfondisci anche in merito ai contratti che stipuleranno i predetti aspiranti)
- GPS sostegno seconda fascia
- GaE posto comune (graduatorie incrociate per la secondaria)
- GPS posto comune prima fascia (graduatorie incrociate per la secondaria)
- elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS posto comune (graduatoria/elenco incrociati per la secondaria);
- secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia posto comune (graduatoria/elenco incrociati per la secondaria);
- GPS posto comune seconda fascia (graduatorie incrociate per la secondaria).
Evidenziamo che, in caso si ricorra alle graduatorie di posto comune, nell’OM si precisa che lo scorrimento è limitato agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo.
Qualora non sia possibile assegnare le supplenze da GaE e GPS, come detto sopra, le stesse saranno assegnate dalle graduatorie di istituto, quindi dal dirigente della scuola in cui vi è la disponibilità. E’ chiaro che possono essere destinatari della supplenza i soli aspiranti inclusi nella graduatoria di istituto della scuola in cui il posto è disponibile.
Graduatorie istituto: supplenze sostegno
L’assegnazione delle supplenze su sostegno dalle graduatorie di istituto (anche nel caso di supplenze al 30/06 e al 31/08, che non sia stato possibile attribuire da GaE e GPS), ai sensi dell’art. 13 dell’OM 112/2022, avviene attingendo dalle diverse fasce, cui le stesse sono costituite, nell’ordine di seguito indicato:
- elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie di istituto (vi sono collocati i docenti specializzati inclusi in GaE);
- II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (vi sono inclusi i docenti della prima fascia delle GPS posto di sostegno) e relativo elenco aggiuntivo (cui sono inclusi i docenti inseriti nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS prima fascia sostegno 2023/24);
- III fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (cui sono inclusi i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS sostegno).
Qualora non sia possibile attribuire la supplenza attingendo dalla graduatoria di istituto della scuola interessata, la stessa viene assegnata ricorrendo alle graduatorie di istituto delle scuole viciniori, sino all’intera
provincia, sempre secondo l’ordine sopra indicato:
- elenchi aggiuntivi prima fascia graduatorie di istituto;
- II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno e relativo elenco aggiuntivo 2023/24;
- III fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno.
Nel caso in cui non si possa assegnare la supplenza dalle graduatorie di istituto delle scuole viciniori, come detto sopra, la stessa va attribuita attingendo (nell’ordine indicato):
- dalle graduatorie di istituto posto comune di I, II e III fascia della scuola interessata. In tal caso, le fasce si scorrono nell’ordine – I, II e III fascia – e, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si incrociano le graduatorie, ossia per ciascuna fascia si fanno confluire in una sola graduatoria i docenti delle varie classi di concorso, in base al punteggio spettante; in subordine (ossia qualora non si possibile assegnare la supplenza);
- dalle graduatorie di istituto posto comune di I, II e III fascia delle scuole viciniori, secondo quanto detto nel punto precedente.
Se non si riesce ad attribuire la supplenza, come detto nei due punti precedenti, allora si ricorre alle MAD che, ai sensi dell’articolo 13/23 dell’OM 112/22, possono essere presentate dai soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria. Approfondisci
Chi non può ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GI
Per completezza di informazione, ricordiamo che alcuni docenti non potranno accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 dalle graduatorie di istituto in cui sono inclusi, a causa delle previste sanzioni relative agli incarichi conferiti da GaE, GPS e dalle medesime GI. Si tratta degli aspiranti che:
- non presentano domanda online per partecipare all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS: tali aspiranti non potranno ottenere, per l’a.s. 2023/24, le predette supplenze da GaE, GPS e anche da GI per tutte le classi di concorso/posti cui hanno titolo;
- hanno rinunciato alla supplenza conferitagli al 30/06 e al 31/08: tali aspiranti non potranno ottenere, per l’a.s. 2023/24, le predette supplenze da GaE, GPS e anche da GI per tutte le classi di concorso/posti cui hanno titolo;
- lo scorso anno scolastico hanno abbandonato il servizio o lo faranno quest’anno, dopo aver ottenuto una supplenza da GaE e GPS: tali aspiranti non potranno ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE, GPS e anche GI per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui hanno titolo, per il biennio di vigenza delle medesime predette graduatorie (ricordiamo che il 2023/24 è l’ultimo anno del biennio citato);
- lo scorso anno scolastico hanno abbandonato il servizio o lo faranno quest’anno, dopo aver ottenuto una supplenza dalle GI: tali aspiranti non potranno ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
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