La surroga è l’operazione che permette di trasferire il finanziamento in un’altra banca che offre condizioni più vantaggiose.
Anche l’Inps concede prestiti ai dipendenti pubblici, e può quindi accettare o rifiutare operazioni di surroga. Il mutuatario, dipendente pubblico o pensionato, che decide di chiedere la surroga a mutuo INPS non incorre in alcun costo aggiuntivo, ma può godere di condizioni vantaggiose sia per quanto riguarda gli interessi che la durata del piano di ammortamento. Ma la surroga Inps prevede delle differenze quando si parla di coppia sposata o coppia di fatto, come nel caso seguente da esaminare:
Buongiorno,
Ho chiesto informazione all’INPS per poter fare richiesta di surroga del mutuo. Il mutuo è intestato solo a me(docente) ma la casa intestata a entrambi. Mi è stato detto che devo necessariamente essere sposata al mio compagno poiché nel regolamento si parla di componenti del nucleo familiare specificando “coniuge” e “figli”. Ma devo davvero contrarre un matrimonio per ottenere la surroga sebbene io e il mio compagno siamo regolarmente registrati come coppia di fatto al comune di residenza? La legge Cirinna’ non rende la coppia di fatto uguale alla coppia sposata sul tema mutui?
Coppia di fatto e matrimonio ancora differenze in tema di mutui
La lettrice ha un mutuo intestato in quanto dipendente statale e la casa è cointestata con il compagno. Nel caso in cui è solamente uno dei coniugi ad essere iscritto alla Gestione ex-Inpdap è possibile richiedere la surroga, ma solo se si è in regime di comunione di beni
Il regime di comunione di beni si acquisisce in modo automatico in sede di matrimonio, a meno che le parti non dispongano il regime di separazione dei beni. Dal 20 settembre del 1975, la legge (L.19/05/75 n.151) stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio, in mancanza di un espressione di volontà diversa, venga applicato automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni. Quindi la nostra lettrice prima di richiedere al surroga dovrebbe essere sposata con il compagno ed essere in comunione dei beni, visto che la casa è intestata a entrambi.
In merito alla legge Cirinnà, che la lettrice cita, occorre fare una precisazione, in quanto riguarda le unioni di persone dello stesso sesso e questo non mi sembra il caso che si uniscano in un unione civile. La legge “Cirinnà” prevede anche la convivenza di fatto, quella registrata in Comune da una coppia composta da un uomo e una donna dalla quale deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Ma la convivenza di fatto, al contrario dell’unione civile, non è equiparata al matrimonio.
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