Un Regolamento che disciplini le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, è, più che mai, fondamentale per ciascuna istituzione scolastica. Non basta, talvolta, affidarci alla normativa vigente, serve, infatti, ordinarla e renderla funzionale all’istituzione scolastica.
Cosa intende il ministero
Per passare a una classe successiva a quella per la quale si è in possesso del titolo di ammissione, è prevista una prova specifica: l’esame di idoneità. I candidati sostengono le prove su tutte le discipline comprese nel piano di studi delle classi che precedono quella a cui il candidato vuole accedere.
Con l’esame integrativo, lo studente già iscritto a una scuola secondaria di secondo grado, può ottenere il passaggio a scuole di diverso percorso, indirizzo, articolazione, opzione. Le prove vertono sulle discipline, o parti di discipline, della scuola di destinazione che non trovano corrispondenza nel corso di studio di provenienza.
Il decreto ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021
Il decreto ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021 definisce, nello specifico
- I requisiti di ammissione e modalità di svolgimento per gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione;
- I requisiti di ammissione, commissioni e prove d’esame per gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado e per gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado.
Anche se, in verità, per la fattispecie la normativa è fin troppo ampia e articolata e necessità di approfondimento preliminare.
La normativa
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);
- C.M. 18902 del 7/11/2018 (C.M. annuale per l’iscrizione degli alunni);
- O.M. 90/2001, art. 21, 23, 24;
- O.M 257/2017 e susseguenti (Ordinanza annuale sugli Esami di Stato):
- L. 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Cosa sono gli esami di idoneità e come si sostengono
Gli esami di idoneità – regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94 – sono prove che possono sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano. Il regolamento che vi proponiamo, in uso nell’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone (GO) diretto, con grande capacità manageriale, dal prof. Vincenzo Caico, contiene utilissime modalità organizzative e gestionali della fattispecie.
Alunni che si ritirano o che vogliono recuperare anni scolastici pregressi
Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all’anno successivo gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcun anni scolastici, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per l’accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.
Cosa sono gli esami integrativi
Gli esami integrativi – regolati dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art. 24 – sono prove che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma in istituti di altro indirizzo.
Come avviene il passaggio
Il passaggio – come si legge nel regolamento dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone (GO) – avviene attraverso prove scritte ed un colloquio orale, relativi alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza e/o agli argomenti previsti nei programmi della scuola di accoglienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti e da quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.
Cosa si intende per esami preliminari
Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato. L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi.
La legge 107/2015, art. 1, commi 33 e segg. e l’Alternanza scuola-lavoro
La legge 107/2015, all’articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola-lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell’arco del triennio.
Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015
Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola-lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all’estero.
D. Lgs. 297/1994 e O.M. 91/2012 e seguenti
Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola –si legge nel regolamento dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone (GO) – chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/1994 e O.M. 91/2012 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto, con l’indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.
, 2022-09-21 05:41:00, Un Regolamento che disciplini le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, è, più che mai, fondamentale per ciascuna istituzione scolastica. Non basta, talvolta, affidarci alla normativa vigente, serve, infatti, ordinarla e renderla funzionale all’istituzione scolastica.
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