TFA sostegno VIII ciclo, il DL n. 44 del 23 aprile ha allargato le maglie di accesso al corso senza lo svolgimento delle prove di selezione ma il Ministero dovrà ancora indicare quale sarà la quota prevista di posti e se il servizio richiesto (come è presumibile) dovrà essere specifico per lo stesso grado di scuola per cui si richiede di partecipare.
Chi accede al TFA sostegno senza selezione
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:
- hanno sospeso il percorso;
- non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
- hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
- hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.
Il DL 36/2022 trasformato nella legge 79/2022 aveva individuato una categoria di docenti che potrebbe accedere direttamente al corso. La riportiamo:
Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.
La previsione del possesso dell’abilitazione all’insegnamento aveva però generato grande malcontento tra i precari, poichè la realtà dei fatti è che un numero elevato di docenti viene chiamato a coprire posti di sostegno con il solo titolo di accesso all’insegnamento e spesso anche senza quello, si pensi alla situazione limite dei docenti inseriti nelle GPS secondaria chiamati per supplenze su posti di sostegno alla primaria.
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2023 ha modificato così la previsione della legge 79/2022
Al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: “dell’abilitazione all’insegnamento” sono soppresse.
In questo modo la platea degli interessati è stata allargata in maniera sensibile, anche se si attende di conoscere
- se il servizio (tre anni negli ultimi cinque) deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa
- qual è la quota di posti riservati
Al di fuori di questa previsione e posto che il numero dei candidati che presenta la domanda sia superiore al doppio dei posti banditi, gli aspiranti dovranno sostenere le prove di accesso (test preliminare, prova scritta, prova orale) a meno di non rientrare nelle categorie ammesse direttamente alla prova scritta
Aspiranti beneficiari legge 104/92
L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo
In questo caso bisognerà attendere il bando ma si presuppone che in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, anche per l’VIII ciclo – come già accaduto per il VII – i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
Anche questa decisione di limite temporale viene contestata, in quanto aver svolto tre anni di servizio specifico su posto di sostegno negli ultimi cinque anni o negli ultimi sei o dieci non modifica la sostanza della preparazione del candidato, ma di fatto ne limita l’accesso con un requisito che potrebbe essere definito arbitrario.
Per questo motivo si richiede che anche la disposizione attuata negli ultimi due cicli di specializzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020 possa essere mantenuta a fianco dell’accesso diretto ossia
- diretto accesso alla prova scritta gli aspiranti che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura.
TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE
N.B. il decreto deve adesso seguire l’iter parlamentare per la trasformazione in legge entro 60 giorni, per cui potrà ancora subire delle modifiche.
TFA sostegno VIII ciclo 2023: requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro, offerta in scadenza
TFA sostegno: i requisiti di accesso ordinari
Scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)
Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.
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