TFA Sostegno VIII ciclo, accesso alla prova scritta con servizio: 36 mesi totali o 3 annualità? [VIDEO]

TFA Sostegno VIII ciclo, accesso alla prova scritta con servizio: 36 mesi totali o 3 annualità? [VIDEO]

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Il decreto ministeriale che regola l’ottavo ciclo del Tfa sostegno è stato pubblicato: 29 mila i posti totali, con una riserva del 35% per i docenti con servizio: 36 mesi o 3 anni?

Proprio questo dubbio è stato uno dei temi affrontati da Sonia Cannas nel corso del Question Time in diretta su Os Tv il 1° giugno.

Molti si chiedono infatti: Qual è il requisito di servizio per l’accesso al corso di specializzazione sul sostegno?

La risposta è la seguente: “Bisogna avere 36 mesi totali o 3 anni di servizio. Si intendono annualità, cioè centottanta giorni di servizio nello stesso anno scolastico, anche non continuative, oppure servizio continuativo dal primo febbraio agli scrutini”.

Il riferimento normativo è l’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, che indica cosa di debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Questo è un requisito per chi può accedere direttamente alla prova scritta e chi può rientrare nella riserva del 35% dei posti“, precisa Sonia Cannas.

Ascolta la risposta completa al minuto 11:34

TUTTE LE RISPOSTE

Docenti che accedono alla quota riservata di posti (35%)

Il DL 44/2023 eliminando dal testo della legge 79/22 l’espressione  “abilitazione all’insegnamento”, ha aperto l’accesso al corso ad una ampia platea di aspiranti.

2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

La norma è prevista fino al 31 dicembre 2024, quindi verosimilmente interesserà VIII e IX ciclo.

Il testo riporta che il servizio (tre anni negli ultimi cinque) su posto di sostegno può essere stato svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni). Tuttavia, la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa.

L’accesso sarà limitato a un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione, che è stata stabilita dal Ministero nella misura del 35%.

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Con il dm 961 del 29 maggio 2023 infatti il Ministero decreta

Per l’accesso all’ ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo”.

Con decreto n. 964 del 30 maggio poi viene individuato il criterio con il quale entrare a far parte di questa riserva di posti del 35%.

All’art. 2 comma 1 si legge

“I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011.”

Pertanto è previsto l’accesso diretto alla prova scritta.

All’art. 2 comma 2 il Ministero scrive inoltre

Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti, individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691, per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza”.

Quindi, una volta concluse le prove, per stilare le prove, gli Atenei dovranno stilare la graduatoria tenendo conto della riserva del 35% dei posti a coloro che sono in possesso dei tre anni di servizio.

TFA Sostegno VIII ciclo: posti e riserva del 35%, requisiti, esonero dalle preselettiva e percorso abbreviato [LO SPECIALE Aggiornato]

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