TFA sostegno VIII ciclo, accesso alla prova scritta con tre anni di servizio: specifico oppure no?

TFA sostegno VIII ciclo, accesso alla prova scritta con tre anni di servizio: specifico oppure no?

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TFA sostegno VII ciclo: sono i giorni in cui le Università predispongono i bandi per la presentazione della domanda. Spetta ai candidati assumere le informazioni sui titoli di accesso, poiché i controlli delle Università avverranno per i vincitori a corso iniziato e la frequenza può decadere in qualsiasi momento. A tenere banco il requisito dei tre anni di servizio che permettono di accedere direttamente alla prova scritta.

Chi accede direttamente alla prova scritta

  • Docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque su posti di sostegno
  • Docenti con tre anni di servizio specifico su posto di sostegno nel grado richiesto negli ultimi dieci
  • Aspiranti beneficiari legge 104/92 con invalidità pari o superiore all’80%
  • Docenti che hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo e non hanno partecipato alla prova scritta per restrizione Covid
  • Esonero per tutti se le domande sono inferiori o uguali al doppio dei posti a bando per ciascun grado

Ci concentriamo sulle due normative relative all’accesso alla prova scritta con annualità di servizio su posto di sostegno

Cosa si intende per 3 anni di servizio

Si intende 36 mesi oppure tre anni?

Le annualità di servizio devono essere computate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, che indica cosa di debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94.

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Il conteggio parte a ritroso dall’anno scolastico 2022/23, poiché il decreto n. 694 del 30 maggio 2023 dice che il titolo deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.

Il servizio utilizzato deve essere specifico oppure no?

Per servizio specifico si intende quello svolto nello stesso grado di scuola per il quale si chiede di partecipare al corso di specializzazione.

Docenti con tre anni di servizio sostegno negli ultimi cinque. La normativa

ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.”;

Si tratta dei docenti  che hanno prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Nella norma non è indicata la necessità che il servizio sia specifico e le Università non stanno fornendo ulteriori indicazioni, per cui rimane quanto letteralmente scritto.

L’interpretazione secondo la quale in questo caso il servizio non debba essere specifico (in ogni caso chiedere all’UNiversità di riferimento) ci trova concordi. L’unica restrizione a nostro parere è per il servizio svolto da MAD senza titolo. Per fare un esempio, il servizio svolto su primaria sostegno senza titolo per l’insegnamento nella primaria da laureati per classi di concorso della secondaria.

Inoltre le tre annualità nelle cinque possono non essere consecutive.

Docenti con tre anni di servizio sostegno negli ultimi dieci. La normativa

Il decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 afferma  “Accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

In questo caso la legge parla di servizio specifico.

Ricordiamo che la differenza tra le due normative è che l’accesso con i tre anni di servizio sostegno negli ultimi cinque permette di accedere, in graduatoria, alla riserva del 35% dei posti, mentre il servizio di tre anni negli ultimi dieci no.

TFA sostegno VIII ciclo 2023: requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro, offerta in scadenza

La consulenza 

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

TFA Sostegno VIII ciclo: posti e riserva del 35%, requisiti, esonero dalle preselettiva e percorso abbreviato [LO SPECIALE Aggiornato]

I quesiti

“Sono un’insegnante precaria con 4 anni di insegnamento di cui 3 su sostegno alle superiori e 1 su materia alle medie. Vorrei sapere se sono esentata dalle prove selettive sia per le superiori che per le medie. In pratica posso accedere per entrambe i gradi alla prova scritta? Ho posto questo quesito alla mia università e così mi ha risposto:

“Visto che la norma non lo specifica interpretiamo che il servizio dei tre anni sui 5 deve essere sul sostegno ma non per forza nel grado specifico”.

Io evinco che posso accedere per i due gradi direttamente allo scritto, giusto?”

Concordiamo, in questo caso il servizio viene utilizzato due volte ma si tratta di due procedure distinte.

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