Il periodo di aspettativa per motivi di studio è senza retribuzione e pertanto interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente con incarico annuale, devo frequentare il corso per il TFA , io lavoro a Taranto e per il corso devo recarmi a Lecce, poiché l’orario di servizio non mi consente di raggiungere la sede delle lezioni per il TFA, vorrei sapere se posso prendere l’aspettativa senza retribuzione per motivi di studio. Se è possibile, oltre alla mancata retribuzione, e al trattamento contributivo si perde anche il punteggio?
La normativa relativa alla frequenza del corso TFA sostegno è particolarmente severa e spesso frequenza e supplenza diventano inconciliabili soprattutto se, come nel caso della collega, bisogna spostarsi per raggiungere la sede del corso.
Il periodo di aspettativa è senza retribuzione, come afferma la stessa lettrice, e interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ragion per cui il periodo in questione non sarà valido ai fini del versamento dei contributi e conseguentemente non potrà essere computato ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’aggiornamento di GaE, GPS e graduatorie di istituto.
Il punteggio delle GPS infatti è strettamente legato al servizio effettivamente svolto. Pertanto il punteggio sarà comunque attribuito per il servizio già svolto e per i periodi eventualmente successivi alla fruizione dell’aspettativa.
Ad es. se la collega ha assunto servizio il 1° settembre e chiedesse aspettativa dal 1° novembre, per poi rientrare nel mese di maggio, i tre mesi di effettivo servizio andranno conteggiati.
Il calcolo rapido del punteggio di servizio specifico (svolto per la stessa classe di concorso/posto di insegnamento per cui si richiede la valutazione in GPS)
Nelle scuole statali o paritarie:
- da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
- da 166 gg. in poi uguale p. 12.
- Servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini p. 12 (prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124)
Quando l’anno di servizio viene considerato annualità
E’ ormai assodato che lo svolgimento di una annualità di servizio può tornare utile (nei prossimi concorsi ad es. tre annualità di servizio negli ultimi dieci, di cui uno specifico, svolti nella scuola statale anche in maniera non continuativa danno diritto alla riserva del 30% dei posti a bando). Perchè il servizio sia considerato annualità devono verificarsi le seguenti condizioni
- 180 giorni di servizio o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative nel caso della scuola dell’infanzia, nell’anno scolastico interessato
Naturalmente, nel caso della collega si mette sul piatto della bilancia il vantaggio che può derivare dal conseguimento del titolo di specializzazione rispetto all’annualità di servizio.
Ricordiamo anche che il raggiungimento o meno dell’annualità di servizio può avere effetti sulla valutazione nella graduatoria interna di istituto, una volta assunti a tempo indeterminato.
Aspettativa per motivi di studio
Ricordiamo sinteticamente chi può chiedere la suddetta aspettativa, se la stessa va concessa oppure trattasi di un diritto del docente cui il dirigente non può opporsi, nonché le modalità di fruizione.
Così leggiamo nell’articolo 18, comma 2, del CCNL 2007 (tuttora valido per quanto non espressamente previsto nel CCNL 2016/18, che sarà sostituito dall’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende la firma definitiva):
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca …
Precisiamo che l’espressione “Ai sensi della predetta norma” si riferisce agli articoli 69 e 70 del DPR n. 3/1957, citati nel comma 1, ai sensi dei quali:
- l’aspettativa può essere concessa al personale sia di ruolo che con contratto al 30/06 e al 31/08 (sono esclusi i docenti con contratto di supplenza temporanea);
- l’aspettativa può essere chiesta per un periodo continuativo (di durata non superiore a 12 mesi) oppure per periodi frazionati (non può superare, nell’arco di un quinquennio, la durata massima di 30 mesi);
- la domanda va presentata dal personale con un ragionevole anticipo e va debitamente motivata;
- l’aspettativa è concessa dal dirigente scolastico, tenuto conto delle esigenze di servizio; il dirigente, pertanto, come si legge nell’articolo 69 del DPR 3/1957, può respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento o ridurre la durata della aspettativa richiesta;
- il dirigente è tenuto a dare riscontro alla domanda dell’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione (sottolineiamo che si tratta del periodo temporale massimo, per cui può essere concessa anche prima dei 30 gg);
- l’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio;
- non è prevista la retribuzione;
- l’aspettativa, per i docenti di ruolo, interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse, nonché ai fini del punteggio nella graduatoria interna e nella mobilità;
- nel caso dei docenti a tempo determinato (30/06 e 31/08), il periodo di aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, per cui non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità, dell’anzianità di servizio, del versamento dei contributi; conseguentemente il predetto periodo non è valido nemmeno ai fini dell’attribuzione punteggio per l’aggiornamento di GaE, GPS e graduatorie di istituto.
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