TFA Sostegno VIII ciclo: docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque. FAQ MUR per requisiti, 24 CFU, graduatoria

TFA Sostegno VIII ciclo: docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque. FAQ MUR per requisiti, 24 CFU, graduatoria

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TFA sostegno VIII ciclo anno accademico 2022/23: in seguito all’introduzione della quota di riserva del 35% sui posti disponibili per grado di scuola con DM n. 631 del 29 maggio 2023 per i docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque, le Università stanno predisponendo i bandi. Il Ministero risponde ad alcuni importanti quesiti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca risponde al Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, Luigi D’Alonzo, con una nota in cui puntualmente vengono ripresi i quesiti posti sull’accesso, la frequenza e la graduatoria finale. La nota MUR

1) Nella redazione della graduatoria di merito gli Atenei terranno conto della percentuale della riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del DLgs 59/2017 (“riservisti 3 su 5”), approntando un’UNICA graduatoria, in cui i riservisti con 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 saranno appositamente evidenziati.

La redazione di una graduatoria unica è in linea con quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 694/2023. Qualora un “riservatario” dovesse essere collocato – in base al punteggio conseguito – in posizione utile nella graduatoria, dovrà essere computato nella quota dei posti destinati ai “riservatari”.

2) Qualora un “riservista 3 su 5” classificato al di fuori dei posti riservati (cioè arrivato oltre il 35% dei posti riservati) si qualificasse nei posti disponibili per merito, sarà ammesso al corso.

Corretto.

Requisiti di accesso

3) Si considerano effettuati 3 anni di servizio su 5 qualora siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, nei precedenti anni (dal 2018/2019 al 2022/2023 inclusi).

Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art. 11, comma 14, della L. 124/1999, inclusa la corrente annualità.

4) Sia per i “riservisti 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/23.

Corretto, si ritiene che l’ultimo anno per il conteggio del servizio sia l’anno scolastico 2022/23.

5) Per i “riservisti 3 su 5”, come per tutti gli altri candidati, per titolo di studio valido per l’accesso alle scuole secondarie, secondo la tabella A del D.P.R. 19/2016, si intendono i requisiti fissati dal D.P.R. 19/2016 + Certificazione unica 24 CFU acquisiti entro il 31/10/2022. Per Infanzia, Primaria e ITP non sono richiesti i 24 cfu.

Sulla scorta del dato normativo di riferimento, si ritiene corretta la soluzione prospettata.

9) Per i “riservisti 3 su 5” deve essere valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.

Sì, in quanto non è stato previsto diversamente, pertanto può essere valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.

Iscrizione in più Atenei per docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque

6) I “riservisti 3 su 5” accedono direttamente alle prove scritte e possono concorrere come riservisti “esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza” nel senso che non possono presentare istanza come riservisti presso più Atenei. Qualora in un Ateneo risultino posti di riserva non coperti, il “riservista 3 su 5” non ammesso in un altro  Ateneo NON può chiedere di essere ammesso alla riserva dell’Ateneo che ha posti riservati non coperti.

È corretta la soluzione proposta dal quesito, atteso che i riservisti concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza (art. 2, comma 2 del D.M. 694/2023).

10) Per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione.

In questo caso il servizio valutabile deve essere prestato sul medesimo ordine e grado di scuola, così come previsto dalla normativa di riferimento (articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ed articolo 1, comma 4, del D.I. 7 agosto 2020, n. 90).

Ulteriori quesiti

2) Riserva del 35% – Si chiede come procedere nel caso in cui, calcolando la riserva del 35% sui posti disponibili, i valori corrispondessero ad uno X,5. In quel caso, entrambi i valori (del 65% e del 35%) dovrebbero essere arrotondati per eccesso all’intero superiore, ma così si avrebbe un iscritto in più rispetto ai numeri programmati.

Fermo restando che i numeri programmati costituiscono un limite non superabile, atteso che la legge definisce – nella materia in questione – una riserva per una categoria di candidati, si ritiene che nel caso prospettato l’arrotondamento per eccesso all’intero superiore sia applicato esclusivamente al calcolo della riserva, allo scopo di salvaguardarne l’applicazione.

La nota MUR

I link ai bandi delle Università

Decreto Ministeriale attivazione VIII ciclo

Decreto Interministeriale Quota riserva 35% 

TFA sostegno VIII ciclo 2023: requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro, offerta in scadenza

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