E’ possibile sostenere la prova scritta in due diverse Università, ai fini dell’accesso al TFA sostegno VIII ciclo a.a. 2022/23?
Requisiti d’accesso
I requisiti d’accesso al TFA sostegno VIII ciclo sono indicati nel DM n. 92/2019 (come modificato dal DI n. 90/2020), in base al quale accedono ai percorsi per la specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado i docenti in possesso dei seguenti requisiti … vedi quali nel nostro speciale
Prove d’accesso
Le prove d’accesso al TFA sostegno sono le seguenti:
- test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi);
- una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
- prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).
Esonerati dal test preselettivo
Sono esonerati dal test preselettivo i docenti che:
- hanno prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento (art. 18 bis, comma 2, del DL 59/2017). Tali docenti, evidenziamolo, fruiscono di una riserva di posti pari al 35% dei posti disponibili;
- sono in possesso di tre anni di servizio specifico per il grado di scuola richiesto negli ultimi dieci (art. 2/8 della legge n. 41/2020, di conversione del DL n. 22/2020, e DI n. 90/2020); Approfondisci
- hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo e non hanno proseguito le prove causa provvedimento di restrizione Covid;
- siano beneficiari legge n. 104/92 con invalidità personale uguale o superiore all’80%.
La prova preselettiva, infine, non è sostenuta da nessuno dei candidati iscritti alle prove d’accesso, qualora il numero degli aspiranti (che hanno presentato domanda di iscrizione) sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili (infatti alla prova scritta accede un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo).
Obbligo sostenere prova scritta in un solo Ateneo
Riguardo alle sopra indicate categorie di personale, evidenziamo che:
- il DI n. 90/2020 ha disposto che coloro i quali accedono direttamente alla prova scritta, in virtù del possesso di tre anni di servizio specifico negli ultimi dieci oppure perché beneficiari della legge 104/92 con invalidità personale pari o superiore all’80%, possono iscriversi in solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado;
- il DM n. 694/2023, in merito ai docenti che accedono direttamente alla prova scritta in virtù di tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno e i quali fruiscono di una riserva di posti pari al 35% di quelli disponibili, dispone che i predetti docenti concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza;
Dunque, alla luce di quanto detto sopra, diciamo che:
- per i docenti di cui al punto 1 sopra riportato, è disposto esplicitamente che possono iscriversi in un solo Ateneo (ai fini dello svolgimento della prova scritta, superata la quale sosterranno l’orale);
- per i docenti di cui al punto 2, non è disposto esplicitamente che possono iscriversi in un solo Ateneo (ai fini dello svolgimento della prova scritta, superata la quale sosterranno l’orale), tuttavia si prevede che fruiscono della riserva di posti nella sola Università in cui hanno presentato la domanda di partecipazione. Considerato che la disposizione normativa è scritta al singolare ” … concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza”, anche in questo caso ci si può iscrivere in un solo Ateneo (e se si superano le prove d’accesso, non si può poi fruire della riserva di posti presso altre Università), come confermato dai bandi delle Università (vedi, ad esempio, quello dell’Università di Udine e quello dell’Università di Bergamo);
- quanto ai docenti che hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo e non hanno proseguito le prove, causa provvedimento di restrizione Covid (anch’essi ammessi direttamente alla prova scritta), nel DM n. 694/2023 non è detto nulla esplicitamente riguardo all’iscrizione in un solo Ateneo. Visualizzando i bandi di alcune Università, tuttavia, si evince quanto segue: alcuni prevedono l’iscrizione per i soli candidati che hanno superato la preselettiva nel medesimo Ateneo, come ad esempio quelli dell’Università di Ferrara, dell’Università degli Studi Internazionali di Roma, dell’Università degli studi di Bergamo e dell’Università di Verona; altri, aprono l’accesso alla prova scritta anche a candidati provenienti da altri Atenei, non disponendo che possono accedere i soli candidati che hanno superato la preselettiva nel medesimo Ateneo , come quello dell’Università degli studi di Udine e dell’Università degli studi di Salerno. L’Università degli di Palermo, infine, prevede che tali candidati possono iscriversi in un solo Ateneo, come anche le Università di Pisa, Siena e Messina.
Da quanto sopra riportato, è chiaro che i candidati, i quali sono direttamente ammessi alla prova scritta, in virtù del possesso del servizio su sostegno (vedi sopra) oppure perché beneficiari della legge 104/92 con invalidità pari o superiore all’80%, devono iscriversi in un solo Ateno (come disposto nei summenzionati DM). Quanto agli aspiranti, che hanno superato il test preselettivo e poi non hanno potuto sostenere la prova scritta causa Covid (isolamento o quarantena), il DM n. 694/2023 non dispone che devono iscriversi in un solo Ateneo, tuttavia numerose Università hanno così indicato nei loro bandi. D’altra parte, se si permettesse lo svolgimento dello scritto in più Università, si darebbe un vantaggio rispetto a chi ha sostenuto la preselettiva, calendarizzata nella medesima data a livello nazionale per ciascun grado di istruzione, per cui non si può concorrere in più Atenei, ampliando le possibilità d’accesso. Analogamente, prevedendo che gli esonerati dalla preselettiva possano iscriversi in una sola Università, si mette tali aspiranti nella stessa condizione di chi ha sostenuto la predetta prova preselettiva: iscrivendosi in un solo Ateneo, si concorre solo in quello; viceversa, permettendo l’iscrizione in più Università, considerato che la prova scritta si svolge in date diverse, calendarizzate dalle Università, si darebbe agli interessati il vantaggio di cui sopra.
TFA sostegno VIII ciclo 2023: requisiti di accesso e corso di preparazione, 100 euro
Quesito
Rispondiamo ad un quesito posto da una nostra lettrice e attinente alla tematica spora affrontata:
Avrei bisogno di capire una cosa in merito al TFA. Io ho effettuato l’iscrizione per lo stesso grado di TFA in due atenei, in uno dei due è saltata la preselettiva pertanto io ho sostenuto la preselettiva nell’università all’interno della quale invece era prevista come da bando. Ora posso fare lo scritto in entrambe gli atenei, essendo in date diverse? Mi sono letta tutti i decreti e non trovo nessuna norma a riguardo, vengono menzionati soltanto coloro che accedono direttamente allo scritto (esonerati per anni di servizio o disabilità) ai quali non è consentito.
Il caso specifico della lettrice è particolare e non è normato dai decreti sopra indicati: infatti, la stessa si trova nella possibilità di poter sostenere la prova scritta in due Atenei, in quanto in uno non si è svolta la preselettiva (quindi, il numero delle domande presentate doveva essere pari o inferiore al numero dei posti banditi), mentre nell’altro ha superato la preselettiva. Come detto sopra, coloro i quali accedono direttamene alla prova scritta si devono necessariamente iscrivere in un solo Ateneo, eccetto quelli che non hanno potuto sostenere – causa Covid – la prova scritta dopo aver superato la preselettiva, per i quali però numerose Università prevedono comunque per l’iscrizione in un solo Ateneo, sebbene nel DM 694/2023 ciò non è indicato esplicitamente.
Al caso della lettrice si potrebbe applicare per analogia quanto previsto dal DM 90/2020 (docenti con servizio specifico e docenti di cui alla legge 104/92 con invalidità almeno pari all’80%), che prevede l’iscrizione in un solo Ateneo per gli interessati.
Nel caso della lettrice è certo che, se si fosse svolta la preselettiva anche nell’altra Università dove “è saltata”, la stessa non si sarebbe trovata nella situazione di poter sostenere la prova scritta presso due Atenei e quindi eventualmente usufruire di tale vantaggio rispetto agli altri candidati.
In definitiva, la normativa non dice nulla per il caso specifico per cui la lettrice potrebbe partecipare allo scritto nelle due Università, tuttavia riteniamo che dovrebbe far presente la situazione agli Atenei interessati per agire secondo le previste regole: a nostro parere, non dovrebbe poter sostenere la prova scritta in due Università perché, come detto sopra, si verrebbe a creare una disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno sostenuto la preselettiva. Trattasi comunque di un parere, per cui ribadiamo che sia opportuno informare le Università di iscrizione alla prova d’accesso.
E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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