TFA Sostegno VIII ciclo: è possibile superare le prove daccesso in un Ateneo e poi seguire il corso in un altro? Vari casi

TFA Sostegno VIII ciclo: è possibile superare le prove daccesso in un Ateneo e poi seguire il corso in un altro? Vari casi

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E’ possibile, dopo aver superato le prove d’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno, chiedere l’iscrizione in un Ateneo diverso? E se si fruisce della riserva di posti?

Corso di preparazione 2022/2023 con simulatore per la prova preselettiva

Normativa

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il DM n. 694/2023 che autorizza l’avvio dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Ripartizione posti

Con il DI n. 691/2023, invece, il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Università hanno disciplinato la riserva di posti (fissata al 35%) destinata ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo n. 59/2017.

Leggi qui per i requisiti d’accesso al percorso

Per accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno, gli interessati devono superare le previste prove d’accesso:

  1. test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi) Esercitati con i test degli anni precedenti. Per tutti gli ordini e gradi di scuola
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
  3. prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).

Non svolgono la preselettiva i docenti che … 

Posti riservati

Tra i docenti, che non svolgeranno la prova selettiva e che (diversamente dagli altri candidati che non la svolgono) avranno una quota riservata di posti, vi sono quelli individuati dal D.lgs. 59/2017.

L’articolo 18-bis, comma 2, del suddetto D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’articolo 19/5 del DL 44/2023, dispone che, sino al 31 dicembre 2024 (data ultima della fase transitoria, riguardante il reclutamento nella scuola secondaria e prevista dal citato decreto legislativo) accedono ai percorsi di specializzazione i docenti (anche di ruolo), in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, che abbiano svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno, nella scuola statale, paritaria e nei i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Il predetto accesso è limitato alla quota di posti indicata dal MIM e dal MUR nel decreto n. 691/2023, dove leggiamo che:

Per l’accesso all’ ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo”.

A ciò aggiungiamo la disposizione di cui all’articolo 2/2 del DM 694/223:

Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti, individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691, per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza. 

Dunque, i docenti che, alla data di scadenza delle domande di partecipazione, siano in possesso del titolo d’accesso all’insegnamento e abbiano svolto tre anni di servizio, negli ultimi cinque, su posto di sostegno (non è previsto che il servizio sia stato prestato nello specifico grado di partecipazione) nella scuola statale, paritaria e nei i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni:

  • non svolgono la prova preselettiva e accedono direttamente alla prova scritta;
  • hanno riservato, esclusivamente nell’Ateneo di partecipazione, il 35% dei posti;
  • per accedere alla riserva di posti devono superare la prova scritta e quella orale;
  • se superano le due suddette prove e non rientrano nel numero dei posti banditi, possono accedere al percorso di specializzazione, grazie ai posti riservati. Ecco come funziona la predetta riserva

Quesito 1

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono docente con 3 anni di servizio sul sostegno. Se dovessi svolgere le prove (scritta e orale) in una università al sud e superarle, posso chiedere ad un altro ateneo (nord) di iscrivermi al Tfa presso la loro università per motivi familiari ed avvicinamento al figlio?

Il nostro lettore, considerato che ha svolto i richiesti tre anni di servizio su sostegno, superando le prove e pur non rientrando nei posti messi a bando dall’Ateneo di partecipazione, potrebbe comunque accedere al percorso grazie al 35% di posti riservati. Di tale riserva, tuttavia, potrà fruire, come sopra riportato, esclusivamente nell’Ateneo in cui presenterà domanda di partecipazione. Pertanto, qualora il nostro lettore acceda al percorso grazie alla riserva in esame, lo stesso non potrà seguire il corso di specializzazione, fruendo della riserva, presso un altro Ateneo.

Detto ciò, ricordiamo che l’art. 4/5 del DM n. 92/2019 prevede che, qualora la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore a quello dei posti messi a bando, si può procedere ad integrare la medesima graduatoria con soggetti collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei e che ne facciano specifica richiesta. Dunque, è possibile sostenere le prove d’accesso in un Ateneo, superarle senza entrare nel numero dei posti banditi e quindi chiedere l’ammissione presso un’altra Università in cui il numero di coloro i quali sono stati ammessi al percorso sia inferiore al numero di posti banditi.

Tale disposizione è chiara e riguarda i soli candidati “idonei”, cioè che hanno superato le prove ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi.

E non è questo il caso del nostro lettore [che, grazie alla riserva di posti, potrebbe accedere comunque al percorso di specializzazione (quindi collocarsi in posizione utile) grazie alla citata riserva del 35%]: infatti, qualora il lettore acceda al percorso grazie alla riserva, quindi superando le prove ma non rientrando nel numero di posti disponibili nell’Ateneo, e poi rinunci al percorso, sarebbe sia un idoneo, tuttavia non può essere considerato al pari degli altri candidati, in quanto non ha sostenuto la prova preselettiva.

Pertanto, riteniamo che, pur rinunciando all’accesso al percorso grazie alla riserva, non rientri nella disposizione di cui all’articolo 4/5 del DM 92/2019 succitata. Sarebbe, comunque, opportuno un chiarimento ministeriale al riguardo.

Quesito 2

Un altro lettore chiede quanto segue:

Qualora superi le prove d’accesso (preselettiva, scritto e orale) al TFA sostegno e non rientri nei posti banditi dall’Università, devo nuovamente tentare le prove il prossimo anno? 

Rispondiamo al lettore che non dovrà necessariamente ripetere di nuovo le prove e che al riguardo può seguire due strade:

  1. ricorrere a quanto previsto dall’articolo 4/5 del DM 92/2019 che, come detto sopra, contempla per i candidati, che superino le prove ma non rientrino nei posti banditi dall’Università, la possibilità di accedere ai percorsi presso altri Atenei, le cui graduatorie dei candidati ammessi risultino composte da un numero di aspiranti inferiore al numero di posti messi a bando. In tal caso, l’Ateneo procede all’integrazione della predetta graduatoria e, qualora, il lettore si collochi in posizione utile (ciò non è automatico, in quanto l’Ateneo potrà ricevere altre identiche istanze), seguirà il corso nell’Università in questione; oppure
  2. aspettare il prossimo ciclo di TFA sostegno e accedere direttamente al percorso in soprannumero (art. 4/4, lettera c., del DM 92/2019); in tal caso, come leggiamo nell’art. 2/3 del DM 694/2023, il corso andrà seguito nello stesso Ateneo in cui sono state superate le prove d’accesso, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni. Così, ad esempio, il candidato, che si trovi in tale situazione ed abbia superato le prove presso l’Ateneo X , in occasione del VII ciclo, potrà accedere direttamente al percorso dell’VIII ciclo presso il medesimo Ateneo X, salvo le deroghe di cui sopra. Lo stesso dicasi per il prossimo ciclo di TFA sostegno.

Corso di preparazione 2022/2023 con simulatore per la prova preselettiva

TFA Sostegno VIII ciclo: 31 ottobre 2022 per i 24 CFU, tutti i requisiti di accesso [LO SPECIALE]

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