Con circolare n. 79 del 7/09/2023 l’INPS fornisce indicazioni in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
La prestazione è istituita in via sperimentale per un triennio e integra l’anticipazione agevolata del TFS/TFR di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quella ordinaria già erogata dagli istituti bancari/finanziari in favore degli aventi diritto,
Requisiti di accesso alla prestazione
L’Anticipazione ordinaria del TFS/TFR in oggetto può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.
Importo erogabile
Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR.
È possibile l’erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni.
Gli importi del TFS/TFR da considerare cedibili da parte del richiedente il finanziamento sono quelli relativi a un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato.
Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Tasso di interesse e spese di amministrazione
Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo.
L’INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato, dandone comunicazione e pubblicità sul proprio sito istituzionale; l’eventuale nuovo tasso troverà applicazione per le domande di anticipazione presentate successivamente al relativo provvedimento
Sull’importo dell’anticipazione del TFS/TFR, al lordo degli interessi, si applica la ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione.
Domanda di anticipazione
La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS,
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e gli Istituti di patronato dotati di apposita delega censita sul portale istituzionale dell’Istituto possono presentare domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR per conto degli iscritti alla Gestione unitaria.
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