Una lavoratrice, subiva un provvedimento sanzionatorio, avvertimento scritto nel caso di specie, perché aveva usato “toni accesi” nel corso del Collegio docenti. Si pronuncia con ordinanza la Cassazione civile n 34866/23 nei modi che ora vediamo.
La questione
Si legge negli atti che il procedimento disciplinare veniva adottato poiché la lavoratrice “gesticolando” “ha turbato, disturbato, interrotto ed impedito il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio”, cosa che nel procedimento di contestazione però non veniva specificato, nella contestazione si accennava solo ad una generica turbativa, “ha tenuto un comportamento non certamente diligente, equilibrato, professionale corretto sia nei confronti della dirigente che, in quell’ambito espletava le proprie attività di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, sia nei confronti dei colleghi impegnati nello svolgimento delle suddette operazioni di scrutinio”, senza chiarire in cosa consistesse tale comportamento)”. La lavoratrice prospetta, quindi, quale era stato l’oggetto del proprio intervento nel Collegio docenti, rappresentando che lo stesso era volto a rivendicare il ruolo della disciplina insegnata, ed atteneva a questioni relative ai lavori del Collegio docenti. Espone, quindi, che la sanzione avrebbe dovuto essere annullata come disposto dal Tribunale di primo grado dove vinceva il ricorso, contestando in particolare l’affermazione della Corte d’Appello, che invece dava ragione all’amministrazione, che il Tribunale doveva farsi carico di accertare i fatti inseriti nel provvedimento, atteso che la genericità degli stessi non consentiva sanatoria.
Il fatto già contestato può essere valutato diversamente sul piano disciplinare
Il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno dell’adozione della sanzione disciplinare, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, assicura al lavoratore incolpato (si v., citata Cass., n. 11540 del 2020, Cass. n. 26678 del 2017). Dunque, per la Cassazione, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate.
Il docente è tenuto ad osservare comportamenti di correttezza
Tra i vari passaggi dell’articolata ordinanza della Cassazione che respinge le doglianze della lavoratrice viene specificato che vi è stata la violazione dell’art. 92 lett. h) CCNL, atteso che il docente nell’orario di lavoro deve tenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata ai principi generali di correttezza. Dunque, assumere un comportamento ritenuto irrispettoso durante la seduta del collegio dei docenti può esporre a sanzione disciplinare.
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Toni accesi durante un collegio dei docenti, il Dirigente sanziona il Docente. È legittimo?