La Lega ha presentato un disegno di legge per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l’istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù, così come annunciato dal ministro dello Sport, Andrea Abodi.
I Giochi della Gioventù sono un evento sportivo per studenti dai 7 ai 17 anni. Nel 1968, sono stati fondati dal presidente del CONI, Giulio Onesti, con il supporto di dirigenti sportivi come Mario Mazzucca, Mario Vivaldi e Bruno Fabjan. L’obiettivo era quello di avvicinare i giovani allo sport attraverso la pratica di diverse discipline dell’atletica leggera, come velocità, mezzofondo, salto in alto, salto in lungo, getto del peso e lancio del vortex. La prima edizione si è tenuta nel 1969, ma la manifestazione venne interrotta nel 1996. Nel 2007, i Giochi della Gioventù sono stati ripresi, ma senza le fasi nazionali. Nel 2017 l’evento è stato nuovamente sospeso. Ora ci riprova la maggioranza di centro-destra.
Nella relazione che accompagna il testo del disegno di legge che pubblichiamo integralmente, i senatori della Lega spiegano le ragioni del provvedimento: “Lo sport ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella formazione individuale e nella promozione del benessere fisico e mentale. Essendo una delle attività che promuovono uno stile di vita positivo, lo sport consente ai giovani di esprimere le loro personalità e inclinazioni, di sviluppare un’attenzione per la cura del proprio corpo e di promuovere uno spirito partecipativo e incline alla sana competizione. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell’attività sportiva aiutano a prevenire tendenze disgreganti, come il bullismo, favorendo invece uno spirito di comunione e fraternità essenziale per l’integrazione sociale e culturale”, spiegano.
Poi aggiungono: “L’Unione europea riconosce l’importanza sociale dello sport e si impegna a rendere l’attività sportiva accessibile a tutti, attraverso l’ampliamento dell’orario scolastico, l’investimento in strutture sportive di qualità, l’accessibilità per tutti gli studenti ai centri sportivi e corsi di sport nelle scuole e una particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili”.
Sui Giochi della Gioventù: “In Italia, la tradizione di attività sportiva agonistica studentesca è di primario rilievo, ma negli ultimi anni ha subito una interruzione. I Giochi della gioventù, istituiti nel 1968 per arginare il diffuso disagio sociale giovanile, hanno contribuito alla diffusione di un sano spirito sportivo e competitivo e alla scoperta di talenti destinati a rafforzare lo sport nazionale. Tuttavia, a partire dal 1998, i Giochi della gioventù sono stati sostituiti dai Giochi sportivi studenteschi, destinati solo agli studenti delle scuole secondarie e privati del loro scopo originario di avviamento alla disciplina sportiva fin dall’infanzia. Nel 2007 sono stati ripristinati i Giochi della gioventù, che condividono solo il nome con il progetto originale e si limitano a una generica attività pedagogica tramite lo sport come gioco. A partire dal 2019, grazie alla legge del 2018, lo Stato italiano ha creato la società Sport e Salute S.p.A. per promuovere lo sport e i corretti stili di vita fin dalla giovane età. Per questo motivo, è necessario rivedere l’approccio allo sport nelle scuole, rendendo effettivamente accessibile alle diverse discipline sportive in base alle inclinazioni degli studenti, liberando le famiglie da ostacoli economici e sociali”.
Art. 1.
(Finalità e obiettivi)
1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l’educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l’espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
2. L’attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l’integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l’organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all’articolo 4.
Art. 2.
(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)
1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all’articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all’articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall’istituto scolastico di appartenenza.
4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
5. Con regolamento adottato dal Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi, nonché l’istituzione di un’apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell’annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d’onore agli studenti di cui al comma 8.
8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (Youth Olimpic Games – YOG).
Art. 3.
(Organizzazione dei Giochi)
1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A.
2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un’unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d’intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
4. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
5. La società Sport e salute S.p.A. provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d’onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
Art. 4.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)
1. Ai fini dell’avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all’apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all’avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, i corsi di cui al comma 1 sono finalizzati a conseguire una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell’istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l’accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l’accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell’attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all’articolo 3, comma 4, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l’organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro per lo sport e i giovani adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle Commissioni organizzatrici regionali di cui all’articolo 3, comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le attività di cui all’articolo 4 della presente legge sono realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivati dall’attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
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