Per partecipare alla mobilità su posto comune il docente titolare sul sostegno deve aver superato il vincolo quinquennale, in caso contrario potrà partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno
Un lettore ci scrive:
“Lo scorso anno ho ottenuto trasferimento su sostegno secondaria secondo grado. Posso chiedere quest’anno, nello stesso medesimo istituto, passaggio a ruolo comune nella classe di concorso per cui sono abilitata?”
Il docente titolare sul sostegno in seguito a trasferimento da posto comune o in seguito a immissione in ruolo è tenuto a rimanere sul sostegno per un quinquennio .
Per questi docenti, infatti, si parla di vincolo quinquennale sul sostegno, come stabilito nell’art.23 del CCNI sulla mobilità, quindi, per poter partecipare alla mobilità su materia (trasferimento o passaggio), devono aver superato il quinquennio di permanenza sul sostegno
Il computo del quinquennio decorre dall’anno scolastico del trasferimento ottenuto sul sostegno da posto comune o dall’anno scolastico dell’immissione in ruolo sul sostegno
Nel calcolo del quinquennio si include l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, e si conteggia anche l’anno scolastico in corso.
Il nostro lettore, quindi, avendo ottenuto il trasferimento sul sostegno lo scorso anno scolastico 2020/21, è ancora nel vincolo quinquennale e non potrà partecipare alla mobilità per posto comune. Superato il quinquennio potrà chiedere trasferimento su materia anche nello stesso Istituto in cui è titolare.
Per il prossimo anno potrà partecipare soltanto alla mobilità sul sostegno se, però, non è sottoposto al vincolo triennale nella scuola. Se la sede di titolarità in cui è stato trasferito è stata chiesta con preferenza analitica, il docente è nel vincolo triennale e non potrà partecipare alla mobilità per un triennio neanche su posto di sostegno
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