Trasferimento in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo, ordine ed indirizzo con riferimento alle classi terze, quarte e quinte: esami integrativi. Con modello di richiesta

Trasferimento in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo, ordine ed indirizzo con riferimento alle classi terze, quarte e quinte: esami integrativi. Con modello di richiesta

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Sono accettate, a determinate condizioni, purché nell’alveo nella non del tutto chiara normativa (contradditoria in alcuni casi e non regolamentata in altri) richieste di iscrizione provenienti da altre scuole secondarie di secondo grado a classi successive alla seconda presentate durante l’anno scolastico. Le iscrizioni a classi successive alla seconda vengono, difatti, subordinate – per precise disposizioni normative – allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore). Le richieste di trasferimento in classe terza, quarta o quinta pervenute ad anno scolastico iniziato vengono accolte, senza ulteriori interventi, soltanto se riguardanti studenti iscritti allo stesso indirizzo di studi richiesto e previa valutazione sulle motivazioni della richiesta (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, casi particolari conseguenti a disposizioni a cura della giurisdizione per la competenza penale e/o del tribunale dei minori ecc.). Le motivazioni possono essere comunicate al DS in corso, anche, di colloqui riservati per mantenersi entro l’alveo del diritto della famiglia e dell’alunno alla privacy. Il riferimento normativo da richiamare, costantemente, è il D.M: 5 del 08.02.2021 del Ministero dell’Istruzione “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”

Gli esami integrativi: quando e in che modo?

Gli alunni e i candidati promossi in sede di scrutinio finale ad una classe superiore alla seconda in istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso esami integrativi su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato (così come, giustamente indicato, con grande accortezza, nel “Regolamento” recante “Criteri e modalità per i passaggi tra scuole e indirizzi” del Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” di Verona). Gli studenti promossi nello scrutinio di giugno possono presentare domanda presso la segreteria didattica entro, solitamente, il 30 giugno (come prevede, ad esempio, il “Regolamento recante Criteri e modalità per i passaggi tra scuole e indirizzi” del Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” di Verona diretto con grande competenza dirigenziale dalla dirigente scolastico Prof.ssa Anna Capasso). Alla domanda devono essere allegati il nulla osta, le pagelle e i programmi relativi agli anni di scuola secondaria di secondo grado frequentati. Inoltre è da allegare la ricevuta del versamento di € 12,09 sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Causale: Tasse scolastiche per esami integrativi/di idoneità.

Il nullaosta all’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto, durante l’anno scolastico o prima dell’inizio delle lezioni, non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa

La giurisprudenza si è espressa senza dubbi né oscillazioni sulla questione relativa al nullaosta. Il TAR Umbria (ad esempio con sentenza del 06.07.2006 n. 344) precisa:

“Il nullaosta all’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto, durante l’anno scolastico o prima dell’inizio delle lezioni, non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente; deve pertanto essere rilasciato, a meno che non sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l’iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto. Diritto. Il ricorso è fondato. L’art. 4 del R.D. n° 653 del 1925 dispone che “l’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda (…) al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta”. Il nullaosta, dunque, non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente”.

Non dopo l’iscrizione

Il TAR Umbria (con sentenza del 06.07.2006 n. 344) precisa, inoltre, sempre in diritto, “Né la disposizione richiamata, né alcuna altra disposizione di legge o di regolamento, contemplano espressamente l’ipotesi che la domanda di trasferimento venga presentata dopo l’iscrizione, ma prima che l’anno scolastico abbia avuto effettivamente inizio. In tale situazione, è ragionevole applicare estensivamente la stessa norma che regola il caso di trasferimento ad anno scolastico già iniziato, e cioè il predetto art. 4 del R. D. n° 653 del 1925. Pertanto, il nullaosta del Dirigente Scolastico dell’Istituto presso il quale è stata già effettuata l’iscrizione deve essere rilasciato, a meno che non sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l’iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto. Resta invece esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento. Non si può invece condividere la tesi, sottesa al provvedimento impugnato, secondo la quale quell’atto, che ad anno scolastico già iniziato è “dovuto” (come mostra di qualificarlo lo stesso Dirigente), sarebbe, invece discrezionalmente denegabile prima dell’inizio delle lezioni. Non sarebbe, infatti, ragionevole, che la mera iscrizione (prima dell’inizio effettivo dell’anno scolastico) produca fra lo studente e la scuola di appartenenza, un vincolo più rigoroso di quello che sussisterà una volta iniziate le lezioni. La circolare ministeriale non può configurare la situazione soggettiva dello studente difformemente da come la stessa è configurata dalle fonti primarie. La circolare può intervenire per quanto attiene all’aspetto organizzativo, senza incidere sulle situazioni soggettive individuali già riconosciute dalla legge o da fonte ad essa equiordinata. Si deve inoltre tenere presente che l’art. 3 comma 3 del D. L. n° 255 del 2001 convertito nella legge n° 333 del 2001 stabilisce che la formazione delle classi è comunicata dal Dirigente Scolastico al Dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno ai fini della corretta assegnazione del personale. Ne consegue che nessun pregiudizio ad una corretta organizzazione dell’anno scolastico sussiste in relazione, come nel caso di specie, ad un nullaosta da rilasciare in risposta ad un’istanza presentata in data 9 febbraio 2006 e dunque prima che siano adottate le determinazioni inerenti all’organizzazione dell’anno scolastico. In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto”.

La commissione apposita e le discipline individuate

I programmi saranno esaminati da apposita commissione che dovrà individuare le discipline o parti di discipline sulle quali dovrà vertere l’esame; queste saranno comunicate agli interessati. Una volta conosciute le discipline d’esame, i candidati dovranno richiedere in segreteria didattica i programmi relativi alle discipline da studiare riferite ai diversi anni di corso. Entro una/due settimana/e dal ricevimento dei programmi, gli stessi dovranno essere presentati sottoscritti dai candidati, e sui quali verterà l’esame. La commissione di cui sopra accerterà la correttezza dei programmi presentati dando avviso di eventuali incongruenze.

L’O.M. 21.05.2001 n. 90 e gli esami integrativi

L’O.M. 21.05.2001 n. 90 dedica agli esami integrativi (come detto per la sola scuola superiore) sei commi nell’art. 24:

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un’apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.

La sessione degli esami integrativi

La sessione degli esami integrativi si svolge, di norma, alla fine del mese di agosto in concomitanza con le prove di accertamento dei debiti formativi, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e comunicato agli interessati. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto di verifica. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente – come in maniera eccellente prevede il “Regolamento recante Criteri e modalità per i passaggi tra scuole e indirizzi” del Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” di Verona diretto con grande competenza manageriale e gestionale dalla dirigente scolastico Prof.ssa Anna Capasso – i candidati esterni che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

La sintesi della F.I.L.I.N.S. sugli esami integrativi

Per far sintesi proponiamo ai fini di alcune indicazioni riassuntive quanto espresso in un ottimo documento dalla F.I.L.I.N.S., ovvero la Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali. Eccola, a seguire, la sintesi:

Che cosa

  • Gli esami integrativi – scrive egregiamente la F.I.L.I.N.S., Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali – consistono nel passaggio ad un altro corso di studio rispetto a quello frequentato.

Chi li deve effettuare?

Afferma la F.I.L.I.N.S., Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali:

  • studenti “interni” che desiderano cambiare indirizzo; studenti “esterni” che non hanno conseguito l’idoneità;
  • il passaggio è consentito esclusivamente per la classe corrispondente a quella che lo studente avrebbe titolo a frequentare nell’anno scolastico successivo (se “promossi”, la classe successiva; se “non promossi” la medesima classe già frequentata con esito negativo);
  • ad eccezione della classe prima, è necessaria la condizione formale della “promozione”: non può aversi passaggio fino al recupero di eventuali debiti scolastici e alla conseguente chiusura dello scrutinio finale.

Come

  • mediante domanda da presentare al dirigente scolastico della scuola interessata entro la data stabilita dall’istituzione scolastica;
  • dopo la revisione dei programmi svolti e delle parti mancanti da parte della commissione incaricata;
  • da parte di una commissione costituita da tutti i docenti delle materie interessate, ma comunque non meno di due, presieduta dal dirigente scolastico;
  • con un esame su materie o parti di materia non comprese nel corso di studi di provenienza;
  • con un esame che prevede prove scritte, pratiche e colloquio analogamente a quanto svolto nel corso ordinario per le rispettive materie.

Quando

  • in una sessione speciale dedicata esclusivamente agli esami integrativi;
  • la sessione deve concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Condizioni particolari

Gli studenti ammessi alla classe seconda del primo biennio – scrive egregiamente la F.I.L.I.N.S., Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali – non sostengono esami integrativi, ma sono iscritti dopo un colloquio per accertare eventuali debiti formativi da colmare nei primi mesi dell’anno successivo (in questo caso è superata la condizione della promozione formale di cui al punto precedente sui debiti scolastici di cui al decreto-legge 28.06.1995 n. 253). Non sono indicati i tempi da rispettare: si evince dalla lettura integrata delle norme che in questo caso il passaggio può aversi anche ad anno scolastico inoltrato, a giudizio del consiglio di classe che riceve lo studente ed in ragione delle differenze tra gli indirizzi di studio.

Dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Per passare a una classe successiva a quella per la quale si è in possesso del titolo di ammissione, è prevista una prova specifica: l’esame di idoneità. I candidati sostengono le prove su tutte le discipline comprese nel piano di studi delle classi che precedono quella a cui il candidato vuole accedere. Con l’esame integrativo, lo studente già iscritto a una scuola secondaria di secondo grado, può ottenere il passaggio a scuole di diverso percorso,  indirizzo, articolazione, opzione. Le prove vertono sulle discipline, o parti di discipline, della scuola di destinazione che non trovano corrispondenza nel corso di studio di provenienza. Il decreto ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021 definisce requisiti di ammissione e modalità di svolgimento per gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione requisiti di ammissione, commissioni e prove d’esame per gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado e per gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado.

DOMANDA AMMISSIONE ESAMI INTEGRATIVI

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