Il trasferimento da sostegno a posto comune viene disposto nella II fase dei movimenti anche se riguarda il comune di titolarità. Precedono i trasferimenti nella stessa tipologia di posto
Una lettrice ci scrive:
“Nella mia scuola primaria di titolarità hanno avuto il trasferimento provinciale tra comuni ben tre docenti. Io non ho ottenuto il trasferimento da posto di sostegno a posto comune nella mia scuola di titolarità. È giusta la procedura? Quanti posti sono riservati per i trasferimenti sostegno/comune”
Come chiarisce il CCNI nell’art.6 comma 2, la mobilità viene disposta nelle seguenti tre fasi distinte:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
L’ordine delle operazioni per le diverse fasi viene stabilito nell’allegato 1 del contratto, dove viene
inserito ogni movimento territoriale e professionale secondo la sequenza con la quale viene disposto
Il trasferimento provinciale da sostegno a posto comune è un movimento che rientra sempre nella II fase della mobilità a prescindere dal comune interessato. Questo movimento, infatti, non viene mai disposto nella I fase anche se interessa lo stesso comune di titolarità e, come nel caso della nostra lettrice, la stessa scuola di titolarità.
Questo trasferimento viene preceduto dai trasferimenti sulla stessa tipologia di posto (da sostegno a sostegno e da posto comune a posto comune), per cui saranno soddisfatti prima i docenti che fanno questa richiesta anche se con punteggio inferiore rispetto a quello di coloro che chiedono il trasferimento su differente tipologia di posto
Nell’ordine delle operazioni, infatti, i trasferimenti provinciali nella stessa tipologia di posto rientrano nella lettera F (trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia), mentre il trasferimento da sostegno a posto comune rientra nella lettera H-ter (trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune)
Trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità
Il docente che, come la nostra lettrice, chiede il trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità partecipa alla mobilità nella fase II, operazione H-ter, in base al punteggio e non ha diritto ad alcuna precedenza per il fatto che chiede la scuola in cui risulta già titolare
Conclusioni
La procedura dei movimenti disposti, come indicata dalla nostra lettrice, è, quindi, corretta, in quanto sono state valutate prima le domande dei docenti che si sono mossi sulla stessa tipologia di posto, in sintonia con quanto stabilisce il contratto.
Purtroppo per la nostra lettrice non è risultata alcuna disponibilità per il movimento da lei richiesto, che non prevede alcun accantonamento di posti. Non sono, infatti, previsti posti riservati per i trasferimenti da sostegno a posto comune
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