Trattamento integrativo da restituire e pagamenti in ritardo della scuola: chiarimenti

Trattamento integrativo da restituire e pagamenti in ritardo della scuola: chiarimenti

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Per il trattamento integrativo vale il principio di cassa e non si può far valere, per il diritto, il lavoro svolto nel 2022 se retribuito nel 2023.

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che si trovano a percepire un reddito complessivo annuo entro i 15.000 euro. In casi eccezionali, e quando le detrazioni spettanti sono superiori all’imposta versata, spetta anche al di sopra dei 15.000 euro. In ogni caso, il trattamento non spetta a chi ricade nella no tax area perchè, nel caso specifico, non essendo dovuta l’Irpef non può essere effettuato il taglio dell’Irpef versata. Rispondiamo, ora, alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:

Buonasera,

sono un’insegnante di scuola dell’infanzia a tempo determinato.

Nel 2022 sul mio CU mi è stato indicato quale reddito l’importo di 4985€ riferiti solo al primo semestre 2022; nella realtà ho prestato servizio a tempo determinato anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per ulteriori redditi lordi di 5462€. Tali emolumenti mi sono stati però pagati integralmente solo a gennaio 2023.

Nella compilazione del mio 730 mi viene pertanto richiesta la restituzione integrale del trattamento in oggetto di 500€.E’ corretto che, a causa del tardivo accredito delle competenze ottobre-dicembre, debba essere penalizzata con la restituzione di quanto sopra? Ringraziando anticipatamente, resto in attesa di vostra cortese risposta.

Trattamento integrativo e principio di cassa

Per l’erogazione del trattamento integrativo si segue il principio di cassa, come d’altronde per ogni cosa dal punto di vista fiscale. Le somme vengono prese in considerazione solo nel momento che sono realmente percepite (o versate) dal contribuente. Di fatto, quindi, quanto da lei incassato a gennaio, anche se riferito a lavoro effettivamente svolto nel corso del 2022, entrerà nella dichiarazione dei redditi del 2023, che presenterà nel 2024.

Anche se questo le fa perdere il diritto al trattamento integrativo, e non solo a quello visto che risultando incapiente non ha avuto diritto neanche a portare spese in detrazione, purtroppo la fiscalità funziona in questo modo. Se quelle somme, ad esempio, le avessero comportato il superamento di uno scaglione di reddito per farla ricadere in quello successivo con la conseguenza dell’applicazione di una tassazione più alta, sarebbe stata la stessa cosa, e sarebbe stato fatto valere il principio di cassa anche in quel caso.

Se nel 2023 ha lavorato, ad esempio, i primi sei mesi, potrà contare anche sulle somme guadagnate nel 2022 per avere diritto alle eventuali detrazioni e al trattamento integrativo spettante, e andrebbe a recuperare quanto perduto lo scorso anno.

Consulenza fiscale

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