Tre giorni di permesso legge 104: le giornate festive intercorrenti non vengono computate. Orientamento Aran

Tre giorni di permesso legge 104: le giornate festive intercorrenti non vengono computate. Orientamento Aran

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Come si devono considerare i giorni festivi intercorrenti tra i tre giorni di permesso ex legge n.104/1992 chiesti dalla docente supplente per la giornata del venerdì, del lunedì e martedì? L’Aran ricorda le disposizioni dell’art. 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29.11.2007.

In particolare l’art. 15 dello stesso contratto, rubricato “Permessi retribuiti” al comma 6, nel trattare i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si limita a far presente che gli stessi sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

Viene infine precisato che i permessi in esame si configurano – nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno – come diritto a tre giorni lavorativi di permesso al mese. Ne consegue che i giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra le giornate di permesso richiesto non vengono computati come giorni di permesso.

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