Secondo il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D. Lgs 151/2001 e dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24), in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado.
Una lettrice chiede:
Buongiorno, sono insegnante in una scuola media di Pavia. Ho un fratello con invalidità, solo. Volevo sapere quali sono i permessi per la legge 104 e se posso occuparmene io o se è previsto soltanto per i figli e marito Grazie
Come detto in premessa i permessi possono essere richiesti dai parenti e affini entro il secondo grado.
E quindi:
- sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
- sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
- sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
- sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
Inoltre sono legittimati alla fruizione dei permessi anche i parenti e agli affini entro il terzo grado solo in questo caso:
se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.
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