Secondo il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D. Lgs 151/2001 e dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24), in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado.
Una lettrice chiede:
Gentilissimi, usufruisco dei tre giorni della 104 per assistere mio marito. In caso di malattia o altri permessi i tre giorni della 104 restano tali? Mi spiego meglio: l’uno esclude l’altro o si riducono?
Grazie
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 24/2012 ha affermato che, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di permessi (malattia, ferie, permessi sindacali, maternità obbligatoria e facoltativa, ecc.), non è possibile per il datore di lavoro effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi della Legge 104, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.
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