Tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (docenti di ruolo): non cè obbligo di documentare il motivo

Tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (docenti di ruolo): non cè obbligo di documentare il motivo

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3 giorni di permesso per motivi personali e familiari da fruire in modalità giornaliera: lo prevede l’art. 15 comma 2 del CCNL 006-09 per il personale docente di ruolo. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed educativo.

I docenti di ruolo hanno diritto:

a gg. 3 complessivi per anno scolastico.
a gg. 6 di ferie durante i periodi di attività per gli stessi motivi e con le stesse modalità, terminati i 3 gg.

Una lettrice scrive:

Buongiorno, sono insegnante di ruolo alla primaria.
Ho chiesto al ds un permesso per motivi familiari per una visita di mio figlio. Ho presentato giustificazione. Devo presentare altre prove-dichiarazioni? Spero di avere un chiarimento.

La formulazione ampia e generica del precetto (“motivi personali o familiari”) esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo (nella norma non è indicato, infatti, che i permessi debbano essere “debitamente” documentati). La clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

Il dipendente, una volta assolto l’obbligo della richiesta, non deve attendere l’eventuale “concessione” del dirigente per poter fruire dei permessi, ma può assentarsi per i giorni stabiliti anche nell’eventualità che il dirigente dovesse rifiutare la fruizione degli stessi.

L’“autocertificazione” che produce il dipendente deve essere intesa a soddisfare esclusivamente il mero controllo di tipo formale e non come sostituzione di un documento “ufficiale”.

Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000 con la precisazione che per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.

Successivamente alla fruizione del permesso il dipendente non è tenuto ad alcun adempimento formale in quanto ha già prodotto documentazione o autocertificazione all’atto della comunicazione dell’assenza.

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