Sta facendo rumore nel mondo della scuola la sentenza 104 emessa dal Tribunale del Lavoro di Marsala il 21 febbraio che ha riconosciuto il diritto affinché anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi e per il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013. L’avvocato Naso, della Uil Scuola, spiega a Tuttoscuola come “nelle scorse settimane abbiamo sollecitato i lavoratori della Scuola ad inviare al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai Dirigenti Scolastici una specifica istanza per il riconoscimento dell’anno 2013, ai fini della progressione economica. Non ci siamo fatti scoraggiare dinanzi a ricostruzioni normative a sostegno delle sole ragioni del Ministero contro la posizione dei lavoratori. E quello che stupisce è il fatto che le tesi esposte non giungessero dall’amministrazione. Siamo e rimaniamo ben consapevoli delle difficoltà normative e degli enormi ostacoli da superare ma questo non è sufficiente a fermare la nostra rivendicazione sindacale a favore dei lavoratori della Scuola”.
Cosa dice la sentenza? Spiega l’avvocato: “La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U., del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante, fra l’altro, dall’art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell’art. 16 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito in legge 157. 2011 n. 11 ed altro. In sintesi, per effetto della sentenza della Consulta sopra citata, appare essere stato rimosso il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che la Consulta ha qualificato come causa di sospensione strutturale delle medesima contrattazione”.
Continua l’avvocato: “Se a seguito della statuizione della Corte la rimozione della causa sospensiva produce i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella G.U., e cioè dal 30.7.2015 in poi, sono stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l’anno 2013 per il Co. della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non risultano essere state avviate da parte delle competenti Amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, non è infondato, ché anzi meritevole di tutela l’assunto del ricorrente, che richiede riconoscersi il proprio diritto quantomeno a vedersi calcolato il servizio svolto in costanza del blocco stipendiale relativo all’anno 2013 pro quota, in relazione al raggiungimento della classe stipendiale successiva e cioè il diritto alla progressione stipendiale maturata alla data della cessazione in servizio nella misura della quota maturata a tale data rispetto allo scaglione stipendiale successivo”.
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