Sono decenni che in Italia si dibatte sul fatto che gli studenti debbano svolgere a casa durante i periodi di sospensione dell’attività didattica compiti assegnati.
“Come se quei pochi giorni di sospensione dell’attività didattica fossero la fine del mondo, e possano compromettere l’intero percorso scolastico”, questo è il giudizio sostanzialmente consolidato che emerge sempre più in questi anni da parte delle famiglie.
Dall’altro lato, i docenti, fanno le loro valutazioni, legittime, sulla base delle proprie visioni e professionalità. La via di mezzo è sempre quella giusta da preservare, rispettando le prerogative tanto della componente docente, quanto di quella degli studenti e famiglie.
Tenendo conto che se da un lato esiste l’autonomia scolastica, dall’altro lato vi è anche il patto di corresponsabilità scuola famiglia ed è questo il documento cardine dove si potrebbe stabilire, normare, come comportarsi durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, tenendo conto che non tutti questi periodi sono uguali. Un conto è un ponte di pochi giorni, un conto una sospensione di diverse settimane se non mesi come accade durante il periodo estivo.
Il patto educativo di corresponsabilità
Il patto di educativo di corresponsabilità trova origine nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. La norma afferma che contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. Come osserva il Ministero dell’Istruzione, Il Patto educativo di corresponsabilità é il documento – che deve essere firmato da genitori e studenti contestualmente all’iscrizione a scuola – che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell’interazione scuola-famiglia. Questo è il documento, di valore contrattuale, dove si potrebbe inserire, normare, il modus operandi da osservare durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. Ad esempio si potrebbe garantire il diritto al riposo assoluto per lo studente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica di breve durata, ad esempio assenze non superiori ad una settimana, nel caso invece di assenze superiori ad una settimana, si potrebbe, in base al principio di gradualità, da determinarsi in rapporto ai giorni di sospensione, di prevedere, con equilibrio tra le varie discipline, ed in modo organico, l’assegnazione dei “famigerati” compiti a casa.
Va garantito il diritto al riposo degli studenti
Il diritto al riposo degli studenti è normativamente contemplato dall’art.31 della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che sancisce, per ogni bambino/a e ragazzo/a, “il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età…», ratificata dallo Stato italiano Il 27 maggio 1991, con Legge n.176. A ciò si aggiungono circolari datate,come spesso accade nella scuola, in parte superate dal contesto normativo attuale, ma pur sempre sono un punto di riferimento e di orientamento valido, che ora citiamo.
Ad esempio la circolare Ministeriale 14 maggio 1969, n. 177, afferma che fu posto in evidenza che alla formazione culturale dell’alunno concorre non soltanto “l’azione didattica, attuata nella più viva collaborazione tra docenti e discenti”, ma anche “il ripensamento individuale realizzato con il lavoro personale dell’alunno a casa”. Inoltre, va considerato che nelle giornate festive e, in genere, anche nel pomeriggio del sabato, moltissime famiglie italiane, in cui entrambi i genitori svolgono un’attività lavorativa, trovano l’unica occasione di un incontro dei propri membri – innanzi tutto genitori e figli – più disteso nel tempo e, quando possibile, in ambiente diverso da quello dell’abituale dimora cittadina, più sereno nel riposo dal lavoro, di un incontro nel quale trovano alimento il rafforzarsi dei rapporti affettivi, lo scambio delle esperienze, il confronto dei comportamenti tra giovani e adulti; in una parola, si ricompone l’unità della famiglia, e questa attua la pienezza della sua essenza di primo e fondamentale nucleo sociale e della sua primaria funzione educativa.
In considerazione del duplice ordine di esigenze finora prospettate, questo Ministero è venuto nella determinazione di disporre che agli alunni delle scuole elementari e secondarie di ogni grado e tipo non vengano assegnati compiti scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo, di guisa che nel predetto giorno non abbiano luogo, in linea di massima, interrogazioni degli alunni, almeno che non si tratti, ovviamente, di materia, il cui orario cada soltanto in detto giorno.
La circolare 30 ottobre 1965 n° 431: E’ necessario, tuttavia, che l’attività didattica dei singoli docenti sia opportunamente coordinata ai fini di una proficua organizzazione dello studio extrascolastico. Un sovraccarico degli impegni di studio o la concentrazione di essi in alcuni giorni nuocerebbe, infatti, sia alla salute dei giovani, sia al processo di maturazione culturale, che non può essere costretto in schemi innaturali.
Circolare Ministeriale 20 febbraio 1964, n. 62: L’esigenza di dosare opportunamente il lavoro scolastico non concerne soltanto i compiti da eseguire a casa, ma anche quelli da eseguire in classe, allo svolgimento dei quali un malinteso rispetto degli orari prestabiliti induce talvolta il docente a non attribuire il tempo necessario. Tali compiti sono in effetti particolari forme di lavoro individuale indispensabili per la formulazione di quei giudizi, che la scuola deve pur esprimere.
Insomma, con il giusto equilibrio e buona dose di volontà, la soluzione c’è, lo strumento normativo anche, basta volerla conseguire.
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