Il TAR di Brescia ha condannato ad ottemperare l’Ufficio Scolastico della Lombardia
DI GIUSEPPE MANTICA
L’Ufficio Scolastico della Lombardia non aveva pagato le mensilità per interruzione del rapporto di lavoro ad un supplente: questo è l’ultimo sviluppo davanti alla magistratura amministrativa (sentenza n. 810/2018) di una vicenda già passata al vaglio del Giudice ordinario civile del Lavoro.
Un docente era stato assunto con una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato, che tuttavia coprivano l’intero periodo delle lezioni, per molti anni da diversi istituti tecnici in più regioni del territorio nazionale. Tanto accadeva dall’anno 2003 e fino al settembre 2012, momento di assunzione a titolo definitivo. Il professore, lamentando la violazione dell’Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo Determinato e della Direttiva CE n. 70/1999, ha trovato soddisfazione nella sentenza (con il rito del lavoro) n. 5/2016 del Tribunale di Brescia che ha dichiarato illegittima tale reiterazione di rapporti di lavoro a titolo di precariato.
La decisione civile ha operato la conversione a tempo indeterminato per quel periodo di lavoro, consentito il pagamento dei mesi non retribuiti per effetto delle (irregolari) interruzioni e condannato il ministero a pagare il risarcimento del danno. Nasceva così da detta sentenza una obbligazione pecuniaria a carico dell’Amministrazione: adempimento al quale l’ufficio scolastico non provvedeva a dar corso se non per entità molto ridotte.
A questo punto il docente è stato costretto a rivolgersi al TAR della Lombardia orientale per chiedere l’ottemperanza della sentenza civile. Il giudizio di ottemperanza, nel rito amministrativo, viene espletato quando è certa la posizione debitoria dello Stato, e tuttavia l’Amministrazione non procede al pagamento (o, come in altri casi, all’esecuzione di opere o l’emissione di provvedimenti). Nel caso in esame il Òàã, sminuendo alcune perplessità sul rapporto tra motivazione e dispositivo della sentenza civile, ha imputato ai pubblici uffici l’inerzia sui compiti imposti dal giudice civile ed ammonito sull’onere di tenere una contabilità ordinata e precisa di ogni rapporto di lavoro dei dipendenti.
Fonte dell’articolo: Italia Oggi