Scade il 31 maggio 2023 ore 15 la procedura di inserimento in piattaforma dei nominativi dei docenti che hanno presentato domanda di candidatura per la figura del tutor o dell’orientatore a partire dall’anno scolastico 2023/24. L’adempimento è a cura dei Dirigenti Scolastici, che avranno dato ai docenti una scadenza anteriore per la domanda, in modo da avere il tempo di agire con serenità.
Docenti tutor: si raggiungerà il numero di 40.000?
L’obiettivo del Ministero è quello di formare 40.000 docenti per le classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado. Per l’obiettivo sono stati messi a 150 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/2024.
Le candidature si sono aperte il 17 aprile e la scadenza è stata posticipata dal 2 al 31 maggio ore 15.
Come avviene l’inserimento dei nominativi
Il Dirigente Scolastico informa il corpo docente dell’opportunità di queste due nuove figure professionali e pone una scadenza congrua per l’inserimento delle candidature in piattaforma. Quindi sostanzialmente il docente presenta domanda al Dirigente Scolastico la inserisce in piattaforma entro il 31 maggio 2023 ore 15. Nella circolare del 5 aprile le indicazioni.
L’accesso alla piattaforma può avvenire sia dall’area riservata del portale del Ministero dell’istruzione e del merito, sia dall’area riservata presente sul portale PNRR Istruzione: https://pnrr.istruzione.it/
Probabilmente numerose scuole hanno già concluso questo percorso e non si riducono all’ultimo minuto evitando i possibili inconvenienti del caso, tuttavia ci giunge una segnalazione che merita di essere presa in considerazione.
Ricordiamo che il Ministero ha posto come requisiti – preferenziali e non obbligatori – per la presentazione della candidatura
- essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità maturata con contratto a tempo indeterminato o determinato
- avere svolto compiti rientranti in quelli attribuiti al tutor scolastico e al docente orientatore (funzione strumentale per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito del PCTO…)
- aver manifestato la disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di docente orientatore per almeno un triennio scolastico.
Questi requisiti sono stati oggetto di discussione nei collegi docenti, soprattutto il primo (potrebbero essere esclusi a priori docenti a tempo determinato che già oggi assumono ruoli importanti nelle scuole, limitatamente alla durata dell’incarico?) e il terzo, tanto che qualcuno aveva avanzato il dubbio che potesse trattarsi dell’introduzione di un nuovo vincolo di appartenenza alla scuola in cui si è già titolari.
In proposito il Ministero ha svolto un proficuo e interessante webinar, lo scorso 21 aprile, dedicato ai Dirigenti Scolastici e ai docenti interessati, in cui molti dubbi sono stati chiariti. Questa la diretta del webinar con i Capi Dipartimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito
In seguito il Ministero ha proposto una serie di FAQ che hanno fornito risposte chiare a tanti dubbi. Tanti altri permangono perchè sarà la concreta realizzazione del progetto, nella singola scuola, a poterle fornire.
Qualche dubbio
Un quesito
la mia scuola si rifiuta di inserirmi nella piattaforma per la formazione come tutor-orientatore perché ho chiesto e ottenuto la mobilità e sostiene che al punto 5 delle indicazioni ministeriali c’è scritto che requisito fondamentale per la formazione è quello di garantire la continuità per tre anni nella stessa scuola. Ora mi ritrovo in un limbo perché loro non mi vogliono inserire mentre la scuola in cui mi sono trasferita (in altra provincia) non mi può inserire. Avete altri casi simili? I sindacati da me consultati non sanno darmi una risposta.
Chiariamo che ciascun docente può presentare solo una domanda, o per docente tutor o per docente orientatore. Anche se la formazione in un primo momento sarà comune, un insegnante non può cumulare i due incarichi. Il Ministero lo ha chiarito con la FAQ n.9
“Uno stesso docente può essere nominato sia docente tutor che docente orientatore?
In base a quanto previsto dalle Linee guida per l’Orientamento, adottate con DM n. 328 del 22 dicembre 2022, al punto 8.3, il docente tutor potrà essere supportato nello svolgimento delle proprie mansioni dalla figura individuata al punto 10.2, ovvero il docente orientatore. Ciò premesso, in via ordinaria è previsto che le due figure siano ricoperte da due docenti distinti.”
Al momento infatti si stanno raccogliendo le candidature per la formazione, non è neanche detto che tutti coloro che si candidano adesso accetteranno poi l’incarico a settembre e non c’è alcun obbligo in tal senso.
Con FAQ n. 6 il Ministero chiarisce
L’adesione di un docente al percorso formativo comporta necessariamente la candidatura a ricoprire l’incarico oppure il docente può fare la formazione e poi decidere di non candidarsi a ricoprire l’incarico?
Come previsto dal DM n. 63 del 5 aprile 2023 all’art. 6 commi 1 e 2, l’Istituzione scolastica dovrà procedere all’individuazione dei docenti tutor e del docente orientatore tra coloro che abbiano concluso positivamente la formazione propedeutica. Perciò, non vi è obbligo per coloro che abbiano seguito i corsi formativi di accettare l’incarico come tutor o orientatori.
Per questo motivo non è stato posto un limite massimo al numero di docenti che possono proporre la candidatura e accedere alla formazione. L’obiettivo del Ministero infatti è quello di avere il numero minimo di docenti indicato nell’allegato B ma per poterlo raggiungere è necessario che alla formazione acceda un numero maggiore di docenti.
D’altronde, come spiegato nel webinar, le figure professionali saranno presto estese anche al biennio della scuola secondaria di secondo grado, quindi avere un corpo docenti già formato rappresenta sicuramente un punto di forza.
FAQ n. 5
Possono accedere alla formazione più docenti rispetto a quelli previsti dall’Allegato B al DM 63?
Come previsto dalla circolare n. 958 del 5 aprile 2023: “Ciascuna istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione riceve dalla Direzione Generale per i Sistemi informativi la comunicazione del numero indicativo minimo dei docenti che potranno essere avviati alla formazione di tutor e di orientatore, calcolato in proporzione del numero degli studenti iscritti alle classi del secondo biennio e del quinto anno per il prossimo anno scolastico.”. Pertanto, non è stabilito un limite massimo di docenti ammessi alla formazione prevista per tutor e orientatori.
Posto dunque che i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad accettare domande anche in numero maggiore rispetto al numero individuato con l’allegato B, e che la partecipazione alla formazione non costituisce obbligo ad accettare l’incarico, veniamo adesso al rapporto con le procedure di mobilità.
La circostanza che gli esiti delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2023/24 siano stati pubblicati il 24 maggio non ha alcuna connessione con la candidatura docente tutor o orientatore. Se tutti i Dirigenti Scolastici dovessero cancellare dalla piattaforma tutti i nominativi dei docenti che hanno presentato la candidatura e ottenuto il trasferimento, dovremmo sicuramente riaprire le procedure.
Né può trattarsi di un’operazione in carico alla scuola di nuova titolarità perché questa avrà decorrenza 1° settembre 2023.
La docente che ci scrive afferma che “requisito fondamentale per la formazione è quello di garantire la continuità per tre anni nella stessa scuola”. Se a “fondamentale” sostituiamo “preferenziale” riportiamo la problematica nella giusta dimensione.
Già da tempo infatti abbiamo chiarito che barrare la casella non è obbligatorio e che anche quando lo si fa la crocetta va intesa come “disponibilità” e non obbligo o impegno.
Seguendo il ragionamento del Dirigente Scolastico allora tutti i docenti che si sono proposti per la formazione sarebbero bloccati per un triennio. Così non è e il Ministero ha inteso chiarirlo a chiare lettere nella FAQ n. 19
“La disponibilità a svolgere la funzione di tutor per un triennio, criterio preferenziale per la formazione, comporta un vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica per tre anni?
No. Il criterio non costituisce vincolo alla mobilità territoriale e professionale del docente.”
Dunque nessuno ha vincolo legato alla funzione di tutor o orientatore, neanche dopo aver dato la disponibilità fittizia per un triennio.
E’ chiaro che il docente che ha seguito la formazione potrà mettere le proprie competenze a disposizione della nuova scuola in cui assumerà servizio, se ve ne saranno le condizioni.
Speriamo di aver fatto chiarezza in merito.
La consulenza
E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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