Analizziamo qui una fattispecie verificabile nella prassi quotidiana delle istituzioni scolastiche, cioè la situazione in cui un docente o un ATA regolarmente entrato in servizio, esce anticipatamente dalla propria sede di servizio, previa richiesta di un permesso giustificativo, a causa di un malore, salvo poi trasmettere alla segreteria scolastica un certificato di malattia a giustificazione.
Cerchiamo dunque di chiarire come considerare la giornata lavorativa in questione ed in particolare le ore di prestazione dell’attività lavorativa svolge prima dell’uscita.
Il parere dell’ARAN.
Sul punto si segnala un parere dell’ARAN, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni quale unico organo a fornire interpretazioni autentiche sulle clausole dei CCNL del comparto Istruzione.
Nello specifico è stato chiesto all’ARAN come vanno considerate le ore lavorate dal personale ATA se viene successivamente rilasciato un certificato medico nella stessa giornata lavorativa per sopravvenuto malore, ed in caso di uscita anticipata dal lavoro a seguito di un problema di salute come deve essere considerato il servizio prestato nella stessa giornata.
L’ARAN risponde chiarendo anzitutto che l’ipotesi in esame non è espressamente regolata dal contratto scuola. Pertanto, in caso di prestazione lavorativa interrotta per sopraggiunto malessere del dipendente, nel silenzio della contrattazione collettiva nazionale occorre valutare alcuni aspetti giuridici e deontologici relativi al rilascio della certificazione medica. A tale riguardo, la data riportata sulla stessa deve coincidere con il giorno dell’avvenuto accertamento diagnostico e il termine prognostico deve ricomprendere il giorno in cui il certificato viene rilasciato. In tal senso la decisione n. 1290 del 6 febbraio 1988 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro la quale rileva anche che “il sanitario ha solo l’obbligo di certificare la esistenza di una malattia in atto, indipendentemente dalla eventuale (non necessaria) assenza dal lavoro del dipendente malato”.
Ne discende che, nel caso in cui il debito orario giornaliero sia stato integralmente assolto, l’assenza per malattia, qualora il certificato medico indichi più giorni di prognosi, decorrerà dalla giornata successiva.
Relativamente al debito orario conseguente all’uscita anticipata dal lavoro, considerato che lo stesso può essere assolto anche attraverso la fruizione di permessi (ad esempio, permessi retribuiti per motivi personali) ovvero attraverso le possibilità offerte dalla regolamentazione della flessibilità oraria, non va escluso che, nel caso di malattia insorta durante la giornata lavorativa, il dipendente possa completare l’orario d’obbligo avvalendosi dei suddetti permessi o, comunque, di uno degli istituti contrattuali vigenti che gli consentono di allontanarsi dal posto di lavoro.
Pertanto, in caso di prestazione lavorativa parziale, esclusa la possibilità che le ore lavorate diano luogo a riposo compensativo, solo laddove le ore di assenza necessarie a completare l’orario d’obbligo vengano giustificate mediante presentazione del certificato medico, l’intera giornata va imputata a malattia.
Conclusioni pratiche.
Alla luce del chiarimento sopra indicato, possiamo trarre le seguenti conseguenze sul piano pratico:
- Se il dipendente abbia svolto integralmente il suo orario di lavoro giornaliero, la malattia decorre dal giorno successivo (anche se il certificato riporta la data del giorno prima);
- Se il dipendente non abbia svolto integralmente il suo orario di lavoro (perché appunto sia uscito anticipatamente causa malore) la giornata andrà imputata a malattia nella sua interezza e le ore lavorate non saranno fruibili a titolo di riposo compensativo. Di fatto dunque verranno “perse” dal lavoratore.
- Se il dipendente non abbia svolto integralmente il suo orario di lavoro (perché appunto sia uscito anticipatamente causa malore) questi potrà decidere di completare le ore di lavoro non svolte con altri istituti contrattuali (permessi etc), facendo così partire la malattia dal giorno successivo (come nella prima ipotesi sopra richiamata).
, 2022-12-02 07:30:00, Analizziamo qui una fattispecie verificabile nella prassi quotidiana delle istituzioni scolastiche, cioè la situazione in cui un docente o un ATA regolarmente entrato in servizio, esce anticipatamente dalla propria sede di servizio, previa richiesta di un permesso giustificativo, a causa di un malore, salvo poi trasmettere alla segreteria scolastica un certificato di malattia a giustificazione.
Cerchiamo dunque di chiarire come considerare la giornata lavorativa in questione ed in particolare le ore di prestazione dell’attività lavorativa svolge prima dell’uscita.
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