Utile un piano degli ingressi e delle uscite dalla scuola; come organizzarlo, come pubblicizzarlo e come renderlo funzionale: in allegato un esempio

Utile un piano degli ingressi e delle uscite dalla scuola; come organizzarlo, come pubblicizzarlo e come renderlo funzionale: in allegato un esempio

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Quale scuola non si è confrontata, ad inizio d’anno, con la necessità di dovere garantire piene funzionalità agli ingressi e alle uscite dalla scuola? Quante volte si è stati costretti a rivedere, anche più volte, l’organizzazione in punto d’avvio e di fine delle lezioni giornalmente? La verità è che molte scuole non si sono dotate e non si dotano di un apposito “piano degli ingressi e delle uscite dai plessi” a cui genitori, docenti, collaboratori scolastici e addetti al servizio di scuolabus devono attenersi anche e non solo in considerazione delle specifiche caratteristiche strutturali dei plessi e dell’età degli alunni

Quadro normativo e profili di responsabilità sulla vigilanza alunni

Solo per memoria, si ricorda che la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale è solitamente chiamato, in caso di gravi episodi (e non solo, per la verità) a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi. Sul personale scolastico, infatti, gravano responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno prudentemente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa ha fondamento proprio nell’articolo 28 della Costituzione Italiana che testualmente recita puntualmente: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”. Come afferma il Dirigente scolastico Rossella Miraldi nella sua ottima direttiva “La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi”. “La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti, sontinua il Dirigente scolastico Rossella Miraldi – è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione”. Un piano per le uscite e le entrate da e a scuola, in questo senso, attenua, se mai ve ne fosse bisogno, il quadro delle responsabilità in caso di incidente accorso ad un alunno. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto, infatti, precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti. si ricorda che la responsabilità dei Docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048).

Cosa è utile ricordare nel Piano

Generalmente potremmo dire che è utile e sicuro, per i minori e per l’organizzazione della scuola che siano disposte chiare indicazioni per le entrate e le uscite, a tal riguardo più che disposizioni del dirigente scolastico (a cui, in effetti, spetta l’organizzazione della scuola) dovremmo collaborare e condividere scelte quanto più funzionali possibili che rendano l’operato dei docenti funzionali a garantire la sicurezza dei propri alunni, in special modo in aree (e per fasce d’età) per le quali è indifferibile applicare norme chiare e disposizioni di facile attuazione. A tal riguardo, solo per indicarne un caso, l’Istituto Comprensivo “G. Traccoli” di Cassano – Lauropoli (CS), annualmente, con molta lungimiranza, si dota di un apposito “Piano degli ingressi e delle uscite dai plessi”. Tra le disposizioni più significative che, per altro, sono elencate con particolare cura nell’allegato predisposto dall’Istituto brillantemente diretto dal dirigente scolastico Prof. Michele Marzana, ricordiamo quanto segue:

  • i genitori non potranno entrare nell’edificio scolastico ma accompagneranno all’entrata del plesso i ragazzi e li preleveranno all’uscita sostando nelle aree adiacenti all’ingresso principale della scuola.
  • gli operatori che assicurano il servizio di scuolabus parcheggeranno il mezzo di trasporto davanti all’ingresso per consentire agli alunni, una volta scesi dal mezzo di trasporto, di accedere direttamente all’edificio scolastico senza dover attraversare o percorrere tratti di strada pubblici.
  • gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale devono inoltre fare il loro ingresso nelle aree pertinenziali dell’Istituto nell’immediatezza della loro discesa dal mezzo di trasporto e tale operazione dovrà avvenire sempre sotto la supervisione del collaboratore scolastico in servizio nel turno antimeridiano. Quest’ultimo (collaboratore scolastico) avrà dunque cura di attendere l’arrivo degli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus davanti al cancello d’ingresso principale.
  • analogamente alle procedure previste per l’entrata degli alunni anche per le operazioni di uscita gli operatori che assicurano il servizio di scuolabus parcheggeranno il mezzo di trasporto davanti all’ingresso per consentire agli alunni di accedere direttamente allo scuolabus una volta lasciate le aree pertinenziali dell’Istituto, senza dover attraversare o percorrere tratti di strada pubblici.
  • durante le operazioni di uscita gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono affidati all’incaricato comunale (in servizio sullo scuolabus) dal collaboratore scolastico in servizio nel turno pomeridiano. Quest’ultimo (collaboratore scolastico) avrà cura di accompagnare gli alunni fino all’uscita delle aree pertinenziali dell’edificio scolastico per garantire la salita nel mezzo di trasporto sempre sotto un’attenta sorveglianza.

PIANO DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE DAI PLESSI

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