Utilizzazione docenti 2022: d’ufficio anche su altra classe di concorso. Graduatorie e ordine operazioni

Utilizzazione docenti 2022: d’ufficio anche su altra classe di concorso. Graduatorie e ordine operazioni

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Per quali docenti può essere disposta l’utilizzazione d’ufficio? Su quale posto/classe di concorso avviene? Si può essere utilizzati su posto/classe di concorso diversi da quelli di titolarità?

Domande

Le domande di utilizzazione (e assegnazione provvisoria) si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID (la domanda è cartacea solo per gli insegnanti di religione cattolica e per il personale educativo).

Utilizzazione

La domanda di utilizzazione, secondo quanto disposto dal CCNI 2019/22 (prorogato per l’a.s. 2022/23), può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

Utilizzazione d’ufficio

Chi riguarda

Ritornando ai quesiti di partenza “Per quali docenti può essere disposta l’utilizzazione d’ufficio? Su quale posto/classe di concorso avviene?”,  affermiamo innanzitutto che l’utilizzazione d’ufficio non può essere disposta per tutti coloro i quali presentano l’istanza ma soltanto per una categoria particolare di docenti.

Come leggiamo nell’articolo 5, comma 1, del CCNI 2019/22, infatti, l’utilizzazione è disposta d’ufficio per il solo personale privo di una titolarità su scuola, in assenza di domanda o in assenza di posti disponibili per le preferenze espresse.

L’utilizzazione d’ufficio, dunque:

  • riguarda i soli docenti privi di una scuola di titolarità, dopo le operazioni di mobilità (trasferimenti);
  • avviene sia nel caso l’interessato non abbia presentato domanda di utilizzazione che nel caso l’abbia presentata e non sia stato soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse.

Ordine utilizzazioni d’ufficio

L’ordine delle utilizzazioni d’ufficio, come di tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, è indicato nell’allegato 1 al CCNI 2019/22 “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente“.

In base a quanto leggiamo nella suddetta sequenza operativa, le utilizzazioni d’ufficio avvengono nel seguente ordine:

  1. utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti titolari su provincia in soprannumero dopo le operazioni di mobilità (nella sequenza, questa operazione è la numero 26);
  2. utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario, appartenente a posto o a classe di concorso con esubero nella provincia, in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità ivi compresi i docenti di cui all’art. 2 c. 3 lettere a), b), c), nel rispetto di quanto previsto all’art. 5, comma 6, del CCNI (nella sequenza, questa operazione è la numero 29);
  3. utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario, proveniente da altro ruolo, appartenente a posto o classe di concorso con esubero nella provincia, in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità ivi compresi i docenti di cui all’art. 2 c. 3 lettere a), b), c), nel rispetto di quanto previsto all’art. 5, comma 6, del CCNI (nella sequenza, questa operazione è la numero 31).

L’utilizzazione d’ufficio, dunque, avviene:

  1. prima su posto/classe di concorso di titolarità;
  2. poi, per i soprannumerari appartenenti a posto o a classe di concorso con esubero nella provincia, su posto/classe di concorso diversi da quelli di titolarità; l’utilizzazione d’ufficio può essere disposta anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale (art. 5, comma 6, CCNI)
  3. infine, per i soprannumerari provenienti da altro ruolo e appartenenti a posto o classe di concorso con esubero nella provincia, su posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità; l’utilizzazione d’ufficio può essere disposta anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale (art. 5, comma 6, CCNI)

Utilizzazione su posto/classe di concorso diversi da quelli di titolarità 

L’utilizzazione d’ufficio in altra classe di concorso/posto del personale in esubero su provincia (quindi privo di sede di titolarità), appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero [personale di cui all’art. 2/3 lettere a), b) e c) sopra citati], avviene nell’ambito di un unico grado di istruzione, nell’ordine seguente:

  1. insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  2. altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
  3. insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

L’utilizzazione d’ufficio del personale in soprannumero può essere disposta anche su posti di sostegno, a condizione che lo stesso (personale) sia in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5/6 del CCNI, ossia che l’utilizzazione d’ufficio può essere disposta anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.

Graduatoria personale esubero su provincia

Per i docenti in esubero su provincia (ossia senza sede di titolari) le domande di utilizzazione sono valutate dagli uffici territorialmente competenti, ai sensi della tabella di valutazione del CCNI sulla mobilità, allegata al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (i titoli valutabili sono: anzianità di servizio, esigenze famiglie e titoli generali); i predetti uffici, valutate le domande,  formulano la relativa graduatoria da impiegare per adottare i provvedimenti di utilizzazione (che, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente).

Ai fini della valutazione delle istanze suddette, si precisa quanto segue:

  • sono valutati i titoli conseguiti entro i termini di presentazione delle istanza (ossia il 4 luglio 2022), secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio (allegata anche al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie);
  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande (ossia il 4 luglio 2022);
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022: guide compilazione domanda, modulistica, risposte ai quesiti. Con video guida completa [LO SPECIALE]

, 2022-06-24 15:43:00, Per quali docenti può essere disposta l’utilizzazione d’ufficio? Su quale posto/classe di concorso avviene? Si può essere utilizzati su posto/classe di concorso diversi da quelli di titolarità?
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