I docenti titolari su posto comune, non in esubero e non soprannumerari, possono presentare istanza di utilizzazione. Requisiti, posti, preferenze e valutazione domanda.
Domande
Le domande di utilizzazione (e assegnazione provvisoria) si possono presentare sino al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID (la domanda è cartacea solo per gli insegnanti di religione cattolica e per il personale educativo).
Utilizzazione
La domanda di utilizzazione, secondo quanto disposto dal CCNI 2019/22 (prorogato per l’a.s. 2022/23), può essere presentata dai docenti in possesso di determinati requisiti. Ecco quali
Tra i succitati docenti vi rientrano anche i quelli titolari su insegnamento curricolare di tutti i gradi di istruzione e i docenti della scuola primaria titolari su posto comune, che non sono soprannumerari e non appartengono a ruoli/posti/classi di concorso in esubero.
Utilizzazione sostegno
I docenti titolari su posto comune, non soprannumerari e non appartenenti a ruoli/posti/classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, possono presentare domanda di utilizzazione su posto di sostegno nello specifico grado di istruzione.
Così ad esempio, il docente specializzato, titolare su posto comune nella scuola secondaria di primo grado, può presentare domanda di utilizzazione su sostegno solo nella scuola secondaria di primo grado. Lo stesso dicasi per i docenti titolari su posto comune negli altri gradi di istruzione.
Precisiamo che le utilizzazioni su sostegno dei docenti titolari di posto comune, non perdenti posto, sono effettuate soltanto dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno pari a quello dei docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico di riferimento (ossia per il 2022/23).
Utilizzazione su posto di lingua
I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, non appartenenti a posto in esubero, possono presentare domanda di utilizzazione su posto di lingua straniera (inglese), nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria (scuola) non vi siano posti disponibili.
L’utilizzazione nella scuola di titolarità avviene con precedenza, come si legge nell’allegato 1 “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente” al CCNI 2019/22.
Per chiedere la suddetta utilizzazione e quindi insegnare lingua inglese, l’interessato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli (indicati nel CCNI mobilità 2022/25):
- superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
- attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero;
- possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;
- certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
Provincia
Sia nel caso di richiesta di utilizzazione su sostegno che su posto di lingua per la scuola primaria, la domanda si presenta per la provincia di titolarità, a meno che il docente non appartenga a posto/classe di concorso in esubero. La domanda di utilizzazione interprovinciale, infatti, può essere presentata dai soli docenti che appartengono a posti/classi di concorso in esubero nella provincia di titolarità.
Preferenze
Quanto alle preferenze:
- nelle domande di utilizzazione su sostegno è possibile indicare anche la scuola di titolarità e/o altre scuole del comune e/o della provincia;
- nelle domande di utilizzazione su posto di lingua nella scuola primaria si indica la scuola di titolarità (tale scuola va indicata alla luce della disposizione contrattuale: “I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili”) e/o altre scuole del comune e/o della provincia.
Punteggi
La valutazione dei titoli delle domande di utilizzazione spetta alla scuola in cui il docente presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con quello di servizio, la domanda sarà valutata da quest’ultimo (istituto di servizio), acquisendo eventualmente dalla scuola di titolarità ogni utile elemento.
I punteggi attribuiti sono quelli indicati nella tabella di valutazione del CCNI sulla mobilità, allegata al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e che contempla le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia; titoli generali.
L’articolo 1, comma 6, del CCNI 2019/22, riguardo alla valutazione delle suddette istanze, precisa quanto segue:
- sono valutati i titoli conseguiti entro i termini di presentazione delle istanza (ossia il 4 luglio 2022), secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio;
- nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande (ossia il 4 luglio 2022);
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
, 2022-06-25 08:41:00, I docenti titolari su posto comune, non in esubero e non soprannumerari, possono presentare istanza di utilizzazione. Requisiti, posti, preferenze e valutazione domanda.
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