Utilizzazione docenti 2023, possibili su posto di sostegno senza titolo. Condizioni e accantonamenti

Utilizzazione docenti 2023, possibili su posto di sostegno senza titolo. Condizioni e accantonamenti

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Il prorogato CCNI 2019/22 contempla la possibilità di utilizzazione su posti di sostegno da parte di docenti privi di titolo di specializzazione. Vediamo quando è possibile.

CCNI

Ministero e sindacati, con l’intesa sottoscritta il 13 giugno u.s., hanno prorogato il CCNI 2019/22 e fornito importanti precisazioni, tra cui quella riguardante i docenti assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia.

Assegnazione provvisoria

In virtù della suddetta intesa e delle precisazioni ministeriali, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata da:

  • tutti i docenti già di ruolo, compresi i neoassunti nell’a.s. 2022/23, come precisato dal MIM nella  nota MIM n. 34778 del 14/06/2023;
  • gli assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia.

Qui tutte le info sui motivi per cui si può chiedere l’assegnazione, nonché le nostre guide sull’argomento e sulla compilazione della domanda. 

Utilizzazioni

Quanto alle domande di utilizzazione, si precisa che:

  • riguardano, in linea generale, i docenti in soprannumero/esubero ovvero appartenenti a posti/classi di concorso in esubero, fatta eccezione per alcuni altri casi (di seguito li riportiamo tutti);
  • vengono disposte generalmente nella provincia di titolarità (utilizzazioni provinciali);
  • possono essere disposte in ambito interprovinciale esclusivamente nei casi in cui permanga la situazione di esubero nel posto o classe di concorso della provincia di appartenenza da parte del richiedente.

Utilizzazione: chi può chiederla

La domanda di utilizzazione può essere presentata (compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva) da:

  • a) i docenti in esubero nella provincia;
  • b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
  • c) i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • d) i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • f) i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione; i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili; i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • i) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • l) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • m) i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • n) per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22.

Come leggiamo nella lettera e) sopra riportata, il CCNI prevede la possibilità di utilizzazione (provinciale) su posti di sostegno di docenti curricolari privi di titolo di specializzazione:

  • e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3.

Dunque, possono essere utilizzati su sostegno, senza titolo di specializzazione, i docenti curricolari che:

  • appartengano a ruoli, posti o classi di concorso in esubero (intendo con ciò ruoli/classi concorso/posto, il cui numero di posto in organico dell’autonomia è inferiore rispetto al numero di docenti titolari nei medesimi);
  • chiedano l’utilizzazione su sostegno nel ruolo di appartenenza.

Oltre alle suddette condizioni, tali utilizzazioni si possono disporre, soltanto dopo aver accantonato un numero di
posti di sostegno pari a quello dei docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, come si legge nell’articolo /3 del CCNI:

Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Assegnazioni su sostegno senza titolo

Diverso è il discorso riguardante l’assegnazione provvisoria interprovinciale su posti di sostegno da parte di docenti sprovvisti di titolo di specializzazione, considerato che trattasi di un’operazione e di un movimento di diversa “natura”, per cui richiede requisiti e condizioni differenti. Ecco quali (Assegnazione provvisoria docenti 2023, su sostegno senza titolo: requisiti e provincia. Anche per assunti da straordinario bis).

Assegnazioni provvisorie docenti [LO SPECIALE]: domanda fino al 5 luglio, AGGIORNATO con VIDEOTUTORIAL “Tutti i passaggi per non sbagliare”

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