Utilizzazione docenti 2023, valutazione titoli e attribuzione punteggi: chi fa che cosa. Vale anche anno in corso

Utilizzazione docenti 2023, valutazione titoli e attribuzione punteggi: chi fa che cosa. Vale anche anno in corso

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I docenti interessati presenteranno a breve le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. Chi e come valuta le istanze di utilizzazione.

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]

CCNI

Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:

  • possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
  • eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
  • equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
  • obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal  15 giugno al 5 luglio 2023.

Intesa MIM-OO.SS.

Alla luce della proroga e delle precisazioni succitate, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, ricorrendone i previsti motivi, da tutti i docenti già di ruolo (a.s. 2022/23 e precedenti), nonché dagli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis, a.s. 2022/23. Questi ultimi presenteranno la domanda in modalità cartacea.

Quanto alle utilizzazioni, si precisa che:

  • riguardano, in linea generale, i docenti in soprannumero/esubero ovvero appartenenti a posti/classi di concorso in esubero, fatta eccezione per alcuni altri casi;
  • vengono disposte generalmente nella provincia di titolarità (utilizzazioni provinciali);
  • possono essere disposte in ambito interprovinciale esclusivamente nei casi in cui permanga la situazione di esubero nel posto o classe di concorso della provincia di appartenenza da parte del richiedente.

Utilizzazione: chi può chiederla

La domanda di utilizzazione può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

I docenti interessati partecipano alle utilizzazioni in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono e ai punteggi attribuiti in base alla Tabella allegata al CCNI mobilità, tenuto conto delle precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio e delle integrazioni indicate nel CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, punteggi derivanti da: anzianità di servizio; esigenze di famiglia; titoli generali.

Nello specifico, per le utilizzazioni:

  • la tabella di valutazione è quella relativa ai trasferimenti, con le precisazioni per i trasferimenti d’ufficio e le precisazioni e integrazioni apportate dal CCNI sulle utilizzazioni (vedi di seguito);
  • la valutazione dei titoli spetta alla scuola di servizio (anche se non coincide con quella di titolarità) oppure all’ATP nel caso di docenti in esubero su provincia;
  • si considerano i titoli posseduti alla data di presentazione delle domande;
  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso (integrazione/precisazione);
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande (integrazione/precisazione);
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie (integrazione/precisazione);
  •  in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica (integrazione/precisazione).

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le date ufficiali: docenti, educatori e IRC dal 15 giugno al 5 luglio 2023. Personale ATA dal 21 giugno al 7 luglio 2023. Il testo dell’intesa

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