Utilizzazioni da posto comune a posto sostegno, il punteggio dei servizi prestati su sostegno non si deve raddoppiare

Utilizzazioni da posto comune a posto sostegno, il punteggio dei servizi prestati su sostegno non si deve raddoppiare

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docente sospesa palermo

Il docente titolare su posto comune, specializzato su sostegno, che volesse chiedere utilizzazione sui posti di sostegno, non può valutare doppio il punteggio per i servizi di ruolo e preruolo prestati su posti di sostegno.

Titolari posto comune non raddoppiano i punti di servizio su sostegno

Bisogna sottolineare che il docente titolare su posto comune che chiede l’utilizzazione sul sostegno non deve raddoppiare il punteggio del servizio svolto su sostegno ma deve considerare il punteggio già calcolato in graduatoria interna di Istituto per i docenti perdenti posto e aggiungere soltanto l’anno in corso. Facendo un esempio, il docente X titolare su posto comune nella scuola Y, avendo 10 anni di servizio di ruolo, di cui 5 prestati come utilizzato su sostegno ( con titolo specializzazione) e avendo 5 anni di preruolo prestati tutti su sostegno sempre con titolo di specializzazione, avrà riconosciuti 60 punti per gli anni di ruolo ( compreso l’anno in corso) e 14 punti per il preruolo, tenendo conto che ha una continuità di servizio di 2 anni nella scuola di titolarità, avrà altri 4 punti riferiti alla continuità. In buona sostanza il docente X avrà un punteggio di servizio per l’utilizzazione pari a 78 punti. I servizi prestati come utilizzato o come preruolo su sostegno non vanno raddoppiati perchè il docente è titolare su posto comune.

Titolari su sostegno perdenti posto, raddoppiano il punteggio

Il docente titolare su sostegno, perdente posto per il 2023/2024 o che si trova a chiedere ogni anno, all’interno dell’ottennio calcolato dall’anno che ha perso il posto, il rientro nella scuola di precedente titolarità, ha diritto a chiedere utilizzazione e può raddoppiare il punteggio degli anni svolti su sostegno sia in ruolo che pre ruolo o diverso ruolo. Per cui se lo stesso docente X, dell’esempio precedente, fosse titolare su posto sostegno e perdente posto per l’anno 2023/2024, potrebbe chiedere utilizzazione raddoppiando il punteggio per tutti i servizi prestati su sostegno. In tal caso se avesse svolto 10 anni di ruolo su sostegno e 5 di preruolo sempre su sostegno con titolo, allora avrebbe un punteggio di 148 punti di servizio e 4 punti di continuità, quindi un totale di 152 punti.

Come si calcola il punteggio delle utilizzazioni

Per il calcolo del punteggio delle utilizzazioni bisogna usare l’allegato 2 tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo relativo al CCNI mobilità 2019/2022. In particolar modo è importante sottolineare che il punteggio per le utilizzazioni si computa facendo uso delle tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda.

In buona sostanza il servizio pre ruolo è calcolato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno scolastico successivo al quarto anno. Per cui se complessivamente un docente avesse un pre ruolo di 12 anni, totalizzerebbe per questo tipo di servizio 28 punti. Infatti per i primi 4 anni di pre ruolo avrebbe 12 punti e per gli altri 8 altri 16 punti, per un totale di 28 punti.

Per il servizio di ruolo, ovvero del ruolo di attuale appartenenza, il docente potrà calcolare 6 punti per ogni anno di servizio. In caso di continuità del servizio, senza avere mai avuto soluzione di continuità, spettano 2 punti ogni anno fino al compimento del quinquennio e 3 punti ogni anno per gli anni successivi al quinquennio.

Tuttavia, come specificato dal CCNI delle utilizzazioni 2019-2022 la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra o posto nella scuola è formulata, ai sensi dell’art.1, comma 6 della suddetta ipotesi di CCNI, da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale compie servizio. Nel caso l’istituto di titolarità non coincida con l’Istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

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